La mobilità intercompartimentale da sempre ha trovato scarsa applicazione nel mondo della scuola sia in entrata sia in uscita anche perché la scuola di fatto non ha mai subito il blocco delle assunzioni che è pressocché il presupposto per attivare la mobilità intercompartimentale per quelle Amministrazioni che presentano carenze di personale ma non possono assumere.

La mobilità intercompartimentale, infatti, consente di coprire carenze di personale senza che complessivamente vi siano aumenti di personale dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

Negli anni diverse sono state le disposizioni che hanno regolamentato la mobilità intercompartimentale compresa la predisposizione di tabelle di equiparazione tra i diversi profili delle diverse amministrazioni.

Il decreto legislativo del 30/03/2001 n. 165 ha certamente rappresentato una norma fondamentale in materia di mobilità intercompartimentale.

Il personale della scuola ha da sempre presentato domande di mobilità intercompartimentale e tuttora continua a presentarne senza ottenerla.

L’esigenza di poter usufruire della mobilità intercompartimentale aumenta tanto che per poter far valere il diritto alla mobilità è stato costituito anche un gruppo MID (mobilità intercompartimentale docenti) che chiede:

  • mobilità intercompartimentale per evitare i “bisnonni in aula” e permettere il passaggio degli insegnanti verso altri uffici della Pubblica Amministrazione;
  • il riconoscimento di lavoro usurante con pensione anticipata a 60 anni;
  • la possibilità di coprire le carenze di organico negli uffici del MIM attingendo direttamente dai docenti;
  • il riconoscimento dei buoni pasto.

Il personale della scuola lamenta una discriminazione rispetto all’art. 3 della Costituzione e della Direttiva europea n. 2000/78CE, in quanto è irragionevole che vengano banditi concorsi per coprire posti del Ministero dell’Istruzione e del Merito senza prevedere che il personale della scuola possa partecipare.

Occorre ricordare che gli USR del Lazio e del Friuli Venezia Giulia hanno preso una posizione ufficiale in merito alle richieste avanzate dal personale per ottenere il nulla osta per partecipare alle procedure di mobilità intercompartimentale, rispettivamente con le nota prot. 19330 del 18/02/2026 e prot. 3079 del 13/02/2026 ed in entrambe le note è stato precisato che non verranno rilasciati i nulla osta richiesti dal personale docente, educativo ed ATA.

La motivazione del rigetto delle richieste è determinata dall’art. 1 comma 47 della legge 30/15/2004 n. 311 che prevede che la mobilità intercompartimentale è consentite: “esclusivamente per i comparti per i quali sono vigenti disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato” e poiché il personale appartenente al Comparto scuola “non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni” gli USR predetti hanno comunicato che non rilasceranno nulla osta per partecipare alla mobilità.

Alla luce di quanto sopra riportato, quindi, si può concludere che nei confronti del personale docente, educativo ed ATA la mobilità di fatto non è consentita.

Le pressioni sono molte occorrerà attendere eventuali sviluppi in merito a tale situazione.

PETRUCCI CIASCHINI

Amministrare la scuola n. 1289

22/02/2026

 

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