DOMANDA
Con la presente si chiede se con l’art. 2052 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, oltre al riconoscimento del periodo del servizio militare per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, spetta anche “…….l’adeguamento della retribuzione commisurato alla posizione economica individuale di appartenenza, attribuendo 12/24 dell’importo dell’ipotetica classe di stipendio determinata nella misura dal 4% della retribuzione o del 6% dello stipendio tabellare di livello, posseduti alla data dell’istanza. Gli aumenti oscillerebbero dai 30 ai 60 euro lordi circa.”…. come segnalato da un docente in servizio presso questo Istituto. Ringraziando anticipatamente.
Risposta
L’art. 2052 del D.LGS 66 del 15 Maggio 2010 prevede che il servizio militare in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 958/1986 (15 gennaio 1987), nonché quello prestato successivamente, è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico di tutti i dipendenti pubblici.
Per la valutazione del servizio militare bisogna sicuramente far riferimento all’inquadramento nel comparto scuola dove il servizio da valutare come pre-ruolo ai fini della mobilità e delle graduatorie interne deve intendersi come quello prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
In particolare per il servizio militare bisogna vedere se valido ai fini della carriera ed in particolare i periodi di servizio militare in corso di prestazione o prestati successivamente all’entrata in vigore della L. 958/86 - 30 gennaio 1987, anche se resi non in costanza di servizio, sono validi a tutti gli effetti per l’inquadramento, quale anzianità riconosciuta alla data di decorrenza economica della nomina in ruolo. Inoltre, se alla data di superamento del periodo di prova tali periodi concorrono, in parte o in tutto, alla valutazione di uno o più anni scolastici di pre-ruolo, la quota parte corrispondente va detratta dall’anzianità giuridica determinata dopo la valutazione del servizio pre-ruolo.
Il servizio militare è inoltre valutabile ai fini pensionistici e, per tali fini , non è necessario presentare domanda di valutazione del servizio militare, in quanto è un servizio utile ex-sè, per il quale è sufficiente presentare idonea certificazione dalla quale risulti l'inizio del servizio e la data di congedo.








