DOMANDA
Una Docente di Ruolo della Scuola, in servizio in regime di part time verticale per 12 ore settimanali su 24, intende fruire del congedo biennale riferito in oggetto per assistere il genitore con grave disabilità. Ai sensi della Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3/2/2012, e del successivo Parere dello stesso Dipartimento n. 36667 del 12/9/2012, in caso di part time verticale la durata del congedo biennale di cui trattasi deve essere riproporzionata alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
In caso di ritorno a tempo pieno, il congedo già fruito va riproporzionato e rapportato alla situazione di lavoro ad orario intero, e così determinato il periodo di congedo residuo ancora fruibile dal dipendente. Gli stessi principi vengono ribaditi da vari orientamenti applicativi presenti sul sito istituzionale dell’ARAN e che, per brevità, si omettono.
La Docente in questione presta servizio da alcuni anni in regime di part time verticale, con effettuazione dell’attività lavorativa nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì nell’ambito di un orario di lavoro settimanale articolato su 5 giorni ( dal lunedì al venerdì ), e in passato non ha mai fruito del congedo di cui trattasi. La dipendente in questione ha intenzione di continuare l’attività lavorativa nel corrente regime di part time anche nei prossimi anni ; in tal caso, a quanto periodo di congedo ha complessivamente diritto ? Nel caso, invece, decidesse di riprendere servizio ad orario intero, e avesse già fruito in regime di part time di 4 mesi e 24 giorni di congedo, a quanto periodo di congedo residuo avrebbe ancora diritto ? Potreste, cortesemente, indicare i criteri di calcolo osservati per determinare la durata del congedo complessivo spettante alla dipendente in regime di part time, e quelli utilizzati per stabilire il congedo residuo ancora fruibile dalla docente nel caso di ripresa del pieno orario di lavoro?
RISPOSTA
Facendo seguito al quesito in oggetto si può far riferimento al Parere della Funzione Pubblica n. 36667 del 12 settembre 2012 in merito all'applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 (congedo biennale per assistere i familiari portatori di disabilità grave) al personale dipendente con rapporto di lavoro di part time verticale
In particolare il Ministero ha specificato, facendo riferimento al CCNL del comparto Ministeri, che “al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione. Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno, individuando specifiche deroghe. Tra queste deroghe non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 e, pertanto, ad avviso dello scrivente, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale.
Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza”.
Per cui nel caso in esame i giorni di congedo spettanti dovrebbero, ad avviso di chi scrive, essere calcolati per mezzo di una proporzione algebrica:
e : d = f : g
- E= giorni di impegno settimanali dipendenti tempo pieno
- d= totale giorni di congedo spettanti dipendenti a tempo pieno
- f= giorni di impegno lavorativo settimanale lavoratore part time
- g= totale giorni di congedo spettanti dipendenti part time.
3 g : 730g = 5 g : X
Viene calcolato 730 giorni perché la circolare Inps n. 64 del 15/3/2001 recita: “Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni”.
X = 438 giorni di congedo spettanti da calcolare in base ai giorni effettivamente usufruiti dal dipendente (lunedì, martedì e mercoledì), infatti, il parere suddetto recita:
“Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, ad avviso dello scrivente, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.”
Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.
Per cui anche in questo caso occorre fare una proporzione algebrica:
h : i = l : m
- h= periodo da usufruire del congedo straordinario dopo il ritorno a tempo pieno
- d= totale giorni di congedo spettanti dipendenti a tempo pieno
- f= periodo in cui non si è usufruito del congedo straordinario durante il part-time
- g= totale giorni di congedo spettanti dipendenti part time.
La dipendente aveva diritto a 438 giorni totali, né ha usufruito di 144 giorni (4 mesi e 24 giorni) per cui se fosse rimasta in regime di part-time aveva diritto ancora a 294 giorni
X : 730g = 294 giorni : 438 g
X = 490 giorni ancora da usufruire.








