Risposta
Con riferimento al quesito posto al fine di individuare possibili linee d'intervento è necessario premettere le norme di riferimento per inquadrare anche sotto il profilo legale le possibili iniziative.
Le risorse normative in sintesi sono le seguenti:
-
Legge 8 novembre 2000, n. 328, art. 14 che prevede l’elaborazione di progetti individuali in collaborazioni tra Enti locali (a seconda dell’ordine di scuola) e l’Azienda sanitaria locale (ASL) su richiesta della famiglia.
-
L.gs. n. 66 del 2017, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante“ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Art. 7. Piano educativo individualizzato lett. d)
“…esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al comma 5-bis dell’articolo 3”.
Art. 8. Piano per l'inclusione
“… predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispettodel principio di ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica”.
-
Nota MI 3330 del 13/10/2022. Redazione PEI 2022/2023 “… Tanto ciò premesso, si informano le SS.LL. che è in corso di definizione il decreto interministeriale, Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato decreto 29 dicembre 2020, n. 182. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le istituzioni scolastiche, dalle SS.LL. medesime opportunamente sensibilizzate, è necessario provvedano ad adottare i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020 e, ad ogni buon conto, uniti alla presente nota) per la progettazione educativo didattica
Quanto sopra premesso si riassumono le possibili linee di azione che il dirigente potrebbe intraprendere:
- Convocare il GLO, (costituito dal Consiglio di classe, dall’insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dai genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, dalle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità e l’unità di valutazione multidisciplinare) per l’elaborazione e/o la rivisitazione del PEI (modello come da nota soprarichiamata), avendo cura di specificare i vari passaggi nelle apposite sezioni(in particolare la sez. 9, che segue):
- Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. Individuare le figure di riferimento quali: assistente alla persona/autonomia, collaboratore/i scolastico/i, eventuali figure dei servizi sociali e di volontariato(Per questi ultimi casi è opportuno redigere un Regolamento col gestore che preveda compiti, funzioni, assicurazione, etc. – regolamento che deve essere approvato/deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto);
-
Formulazione orario. Sempre nella stessa sezione prevedere la presenza di due o più figure, sistematicamente, per tutta la durata dell’orario settimanale e per tutto l’anno scolastico, in modo da costituire una rete “rassicurante”.
-
Verificare nel profilo di funzionamento, o chiedere alla famiglia se all’alunno vengono somministrati psicofarmaci. Nel caso affermativo “suggerire” di somministrarli in orari congrui con la presenza a scuola, con prescrizione del medico che lo segue. E’ bene evidenziare ai genitori che una maggiore “tranquillità” dell’alunno potrà consentire di svolgere in modo più proficuo la programmazione individualizzata/personalizzata e garantire il successo formativo come possibilità di maggiore autorealizzazione (D.P.R. 275/99, art. 1 comma 2).
-
Prevedere, nel riquadro specifico, l’organizzazione degli spazi, l’utilizzo di specifici ausili/sussidi, con le indicazioni del piano rischi (coinvolgere il referente della sicurezza – RSPP- D.L.gs 81/08 sulla sicurezza), anche al fine di tutelare tutto il personale ivi compreso lo stesso dirigente scolastico. Nel caso a scuola, sia presente lo psicologo, previa autorizzazione dei genitori, o nel caso lo propongano gli stessi genitori (come peraltro previsto da D.L.gs 66/17 nella costituzione del GLO), si potrà coinvolgere questa figura specialistica sia nel GLO sia nella programmazione, per avere indicazioni sulle strategie, sulle metodologie e sull’utilizzo di sussidi funzionali alla motivazione, alla rassicurazione e alla promozione della serenità nel soggetto disabile.
-
Convocare il Consiglio di classe (già presente nel GLO), che sulla scorta del PEI, potrà procedere alla elaborazione della programmazione individualizzata/personalizzata (armonizzazione degli interventi, utilizzo di sussidi, gestione degli spazi, piano delle verifiche, etc.).
-
Sottoscrivere il patto di corresponsabilità educativa, curvato sulle esigenze e le caratteristiche dell’alunno (D.P.R. 21/11/2007, n. 235).
-
Il dirigente scolastico o il referente/funzione strumentale per l’inclusione, infine, potrà interfacciarsi con il centro territoriale di supporto (CTS - D.M. 41 del 2005), per ottenere quanto necessario in relazione alle competenze attribuite ai Centri (consulenza, informazione e formazione, gestione degli ausili e comodato d’uso, diffusione di buone pratiche, attività di ricerca e sperimentazione,promozione di intese territoriali per l’inclusione, sviluppo, diffusione e miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità).
Infine giova segnalare che per il coinvolgimento e l’incremento degli impegni dei collaboratori scolastici, il dirigente scolastico potrà considerare, previo accordo con gli stessi e la condivisione col Dsga, in sede di contrattazione di Istituto col Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) :
-
il Personale che usufruisce dell’50, posizioni economiche personale ATA.“Al personale delle Aree A… sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo,ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso.”
-
l’attribuzione di incarico specifico;
-
un ulteriore incremento economico, alle situazioni precedenti, con un progetto curvato sull’esigenza specifica.
Poiché nel quesito non è specificato l’ordine di scuola, la soluzione è applicabile a tutti gli ordini di scuola della fascia dell’obbligo scolastico e formativo con le relative caratterizzazioni.








