In primis preme delineare brevemente la normativa di riferimento sul singolo caso e successivamente procedere ad indicazioni operative.
Normativa di riferimento
Il riferimento normativo in questione è presieduto sicuramente dalle disposizioni di cui al Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122) che reca i criteri di validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. In particolare all'art. 14 comma 7 del Regolamento è previsto che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Quindi questo è il criterio inderogabile perchè l'anno scolastico del singolo studente possa ritenersi validamente conseguito. Sempre il comma 7 prevede che "“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Successivamente occorre tenere in considerazione che il Ministero ha emanato nel 2011 una circolare (Circolare del Ministero dell'Istruzione n.20/2011) proprio per stabilire a titolo meramente indicativo quali possano essere ritenute le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe summenzionate: gravi motivi di salute adeguatamente documentati, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, attività sportive riconosciute dal Coni ed adesione a confessioni religiose con intesa. Si apprende sempre in tale circolare che l’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; e pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.
E' inoltre riconosciuta nell'ambito delle deroghe del monte ore annuale anche la pratica sportiva agonistica dalla nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e l'integrazione. Tali assenze andranno comunque pianificate alla luce delle indicazioni rese dalla Circolare n.20/2011
Indicazioni operative
Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. E' compito del collegio dei docenti pertanto stabilire dei criteri sufficientemente rigorosi da impedire l'abuso di tale possibilità concessa agli studenti-atleti, anche se non previsti dalle ipotesi previste in senso non tassativo dalla circolare n.20/2011. Successivamente, sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa.
Quindi è possibile autorizzare tale uscita, per quanto riguarda invece la possibilità di derogare al completamento del monte ore annuale dipende se il collegio docenti assumerà dei criteri nel quale possa rientrare la fattispecie delineata nel quesito. Nel caso in cui ad esempio l'attività sportiva del ragazzo non fosse ritenuta di livello adeguato al punto da ricomprenderlo nel piano educativo dello studente, allora sarà la famiglia ad assumersi la responsabilità di tale uscita anticipata rispetto al monte ore annuale. Considerando il quesito si tratta di circa 33 ore annuali rispetto a un monte ore complessivo che oscilla tra le 900 e le 1000 ore.








