Alla luce delle novità introdotte con la legge di bilancio 2026 l'INPS, con la circolare 27 marzo 2026, n. 30, fornisce un quadro aggiornato e riepilogativo dei termini di liquidazione e pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e del Trattamento di Fine Servizio (TFS) per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni,

La materia è stata oggetto, nel corso degli ultimi anni, di significativi interventi legislativi che hanno modificato il sistema di pagamento del TFS/TFR rispetto alla disciplina originaria.

A tale riguardo, l’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, anche legge di Bilancio 2026), ha previsto che: “Con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»”.

Pertanto la principale novità riguarda la riduzione del termine di pagamento da 12 a 9 mesi, a partire dal 1° gennaio 2027, per i lavoratori che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio.

La modifica si applica esclusivamente a chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 e non interessa i casi di pensionamento anticipato.

Restano invece invariati i termini più lunghi previsti per altre causali di cessazione, come le dimissioni volontarie, il licenziamento o la fine di un contratto a tempo determinato, per le quali il TFS/TFR continua a essere pagato rispettivamente dopo 24 o 12 mesi, a seconda dei casi.

Nei casi di decesso o inabilità, il pagamento resta fissato entro 105 giorni dalla cessazione del servizio.

La circolare riepiloga anche le modalità di rateizzazione della prestazione: il TFS/TFR viene corrisposto in un’unica soluzione fino a 50.000 euro, in due rate annuali per importi superiori a 50.000 e inferiori a 100.000 euro, e in tre rate annuali per importi pari o superiori a 100.000 euro. Le rate successive alla prima sono pagate a distanza di 12 mesi.

Il mancato rispetto delle scadenze comporta il riconoscimento degli interessi legali per ogni giorno di ritardo.

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