La legge 29 dicembre 2025 n. 198 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante: «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile» detta disposizioni che riguardano anche la scuola.
TUTELA INAIL PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA LAVORO.
L'art. 7 riguarda la tutela assicurativa INAIL e il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro.
Le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpretano nel senso che la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione ((o da altro domicilio)) dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione ((o al domicilio)) dello studente.
Viene poi aggiunto all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 784 novies nel quale si stabilisce che al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, cosi come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.
EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AI SUPERSTITI DI DECEDUTI PER INFORTUNIO SUL LAVORO O PER MALATTIE PROFESSIONALI
L'art. 8 riguarda l'erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei limiti di cui al ((comma 6)), in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, previste dall'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ((delle università, delle istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, riconosciuta ai sensi del predetto articolo 85, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. ((Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale)).
L'importo annuale della prestazione di cui al ((comma 1)) è pari:
a) a 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
b) a 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
c) a 7.000 euro, per ogni anno di frequenza ((dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS
Academy).
L'erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all'INAIL di apposita domanda ed e' erogata fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dall'articolo 85, ((primo comma)), numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il ter- mine di sessanta giorni dalla conclusione dell'anno scolastico o accademico.
Ai fini del presente articolo sono compresi nel sistema di istruzione e formazione:
a) le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e le università dell'Unione europea;
((b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e
formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano.))
Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa di ((26 milioni di euro annui)) a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per l'anno 2026,
mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, a decorrere dall'anno 2027, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche
amministrazioni, mediante la riduzione di 37,15 milioni di euro annui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'INAIL provvede a corrispondere le borse di studio agli interessati per ciascun anno fino al raggiungimento del limite di spesa di cui al ((comma 6)), in ragione dell'ordine temporale di acquisizione delle domande.
L'INAIL provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei predetti limiti di spesa, l'INAIL non procede all'accoglimento delle ulteriori domande.
AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE
Il nuovo decreto inserisce l’Agenzia per la cyber sicurezza nazionale tra i soggetti per i quali il rispetto delle norme di sicurezza avviene secondo modalità definite da decreti attuativi che tengano conto delle specificità operative. Questa modifica riconosce la particolarità delle attività svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza, potenzialmente soggette a vincoli di segretezza, urgenza o specificità tecnico-operative, analogamente a quanto avviene per altre strutture dello Stato. La norma consente flessibilità applicativa del D.Lgs. 81/08 tramite Decreti attuativi (come previsto per la scuola, dove però i Decreti attuativi non sono stati mai emanati).
CONDOTTE VIOLENTE O MOLESTE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
La modifica apportata dal nuovo decreto consiste nell’aggiunta esplicita, tra le misure generali di tutela per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. La misura stabilisce un obbligo generale e trasversale per tutti i datori di lavoro d’integrare nella gestione della sicurezza misure preventive sul rischio di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori. Finora le molestie e le violenze erano considerate come parte dei rischi psicosociali ma non menzionate esplicitamente nel testo unico sicurezza. A seguito della valutazione del rischio il datore di lavoro deve erogare formazione, adottare una policy interna, procedure e strumenti concreti e specifici per prevenirlo.
SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
Il nuovo decreto interviene sui vari articoli del testo Unico sicurezza riguardanti la sorveglianza sanitaria e gli obblighi del Medico Competente con le seguenti innovazioni:
- I controlli sanitari devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
- Il Medico competente fornisce informazioni ai lavoratori anche sull’importanza della prevenzione oncologica e promuove l’adesione ai programmi di screening.
- Con Decreto del Ministro della Salute sono definiti i requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore in cui il MC svolge attività come dipendente o collaboratore.
- I datori di lavoro possono richiedere una visita medica prima o durante il turno lavorativo in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.
- Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento su alcol dipendenza e tossicodipendenza tramite Accordo Stato/Regioni.
Gli organismi paritetici possono stipulare convenzioni con ASL o con medici competenti per facilitare l’assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nelle piccole imprese fino a 10 dipendenti.
La contrattazione collettiva potrà prevedere permessi retribuiti affinché i lavoratori possano effettuare gli screening oncologici nei tempi previsti senza perdita di retribuzione.
In generale queste modifiche rafforzano la tutela del lavoratore sui rischi professionali integrandola con:
- un’attenzione alla tutela della salute in senso più ampio, con particolare riferimento alla prevenzione oncologica
- strumenti operativi per affrontare rischi comportamentali specifici (sospetto uso di alcol e stupefacenti in attività ad alto rischio);
- misure per valorizzare l’adesione dei lavoratori alla salute preventiva;
- supporti organizzativi per piccole imprese.
In merito alla visita medica per sospetto uso di alcol o droga nelle attività ad alto rischio d’infortunio,si ricorda che nella scuola l’attività d’insegnamento è considerata ad alto rischio d’infortunio per l’alcool dipendenza, con possibile revisione nell’atteso nuovo Accordo Stato/Regioni di cui al punto 5 della colonna a fianco. La sorveglianza sanitaria degli insegnanti per l’alcol dipendenza è soggetta a diverse interpretazioni a livello regionale.
Per quanto riguarda la nuova visita medica per sospetto uso di alcol il datore di lavoro deve:
- definire con il medico competente una procedura interna comprendente: la segnalazione, l’attivazione del Medico competente, la gestione degli esiti e la tutela della privacy;
- aggiornare il protocollo sanitario chiarendo i criteri che soddisfino il “ragionevole motivo” di sospetto di abuso di alcool e la procedura suddetta;
- aggiornare l’informativa in merito al personale;
- aggiornare la formazione dei dirigenti, dei preposti,del personale.








