L’iter del Decreto Milleproroghe (A.C. 2753) sta facendo emergere, sul terreno dell’edilizia e della sicurezza scolastica, una convergenza politica tanto rara quanto significativa. Maggioranza e opposizione hanno infatti presentato emendamenti sostanzialmente sovrapponibili, volti a rinviare al 31 dicembre 2026 l’adozione del decreto interministeriale sulla valutazione congiunta dei rischi negli edifici scolastici.
Il dato politico, tuttavia, è solo la superficie di una questione ben più profonda: la persistente incapacità dell’ordinamento di risolvere in modo chiaro e coerente il nodo della ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza tra dirigenti scolastici ed enti locali proprietari degli immobili.
La valutazione dei rischi tra datore di lavoro e proprietario dell’immobile
Il rinvio al 2026 riguarda il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del Lavoro, chiamato a definire modalità e criteri della valutazione congiunta dei rischi. Si tratta di un passaggio cruciale, poiché il dirigente scolastico, qualificato come datore di lavoro, risponde ex lege della sicurezza, pur non avendo poteri effettivi di intervento strutturale sugli edifici, che restano in capo a comuni e province.
Il rinvio, dunque, non rappresenta una scelta riformatrice, bensì una misura di contenimento del rischio giuridico: evita che dirigenti scolastici e amministrazioni locali si trovino esposti, nell’immediato, a responsabilità difficilmente governabili in assenza di un quadro regolatorio definito. È una tregua istituzionale, non una soluzione.
Cantieri, antisismica e “ultime proroghe”: quando il tempo non basta più
Ben più stringente è il fronte delle scadenze operative. Con decreti del 31 dicembre 2025, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2026, il Ministero ha prorogato:
-
al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione e la rendicontazione degli interventi di adeguamento antisismico finanziati dal Piano 2018-2021, precisando che si tratta dell’ultima proroga possibile;
-
al 31 maggio 2026 il termine per ultimare i lavori di ripristino dell’agibilità finanziati con la quota statale dell’otto per mille Irpef, con rendicontazione finale entro il 31 luglio 2026.
Qui il rischio non è più teorico. Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca dei finanziamenti, con conseguenti profili di responsabilità amministrativa e contabile. Si crea così una evidente disarmonia: da un lato si rinvia il quadro normativo della sicurezza, dall’altro si mantengono termini perentori per l’esecuzione dei lavori, in un contesto in cui la complessità tecnica delle valutazioni rende difficilmente compatibili i tempi.
Dirigenti scolastici tra rinvio e vuoto normativo
Il rinvio al 2026 ha un effetto immediato: consente ai comuni di guadagnare tempo per la mappatura degli edifici e ai dirigenti scolastici di non restare schiacciati in un vuoto normativo di responsabilità. Resta però aperta la questione di fondo: se al termine di questo ulteriore periodo di “prova tecnica” non verrà adottata una disciplina chiara e vincolante, il sistema rischia di riprodurre l’ennesimo adempimento formale, privo di reali ricadute sulla sicurezza delle aule.
Lo scudo penale per il personale scolastico: una svolta parziale
In questo scenario si inserisce il decreto-legge sicurezza, approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio 2026, che introduce una novità di rilievo anche per il mondo della scuola. Dirigenti, docenti e personale ATA non potranno essere iscritti nel registro degli indagati quando il fatto risulti evidentemente scriminato – ad esempio per legittima difesa, stato di necessità o adempimento del dovere.
La misura mira a evitare l’automatismo tra apertura di un procedimento e gogna mediatica, distinguendo chi ha commesso un fatto non punibile da chi è sospettato di un reato. La procedura viene accelerata verso l’archiviazione (30 giorni, estendibili a 120 in caso di accertamenti), pur garantendo all’interessato pieni diritti difensivi.
Il nodo irrisolto della tutela legale
Resta però una lacuna evidente. Il decreto riconosce espressamente una copertura delle spese legali per le forze di polizia, le forze armate e i vigili del fuoco, ma nulla prevede per il personale scolastico coinvolto in procedimenti relativi a fatti scriminati. Si ammette, in sostanza, che il fatto non è punibile, ma si lascia il dipendente a sostenere da solo il costo della difesa.
È una disparità difficilmente giustificabile, che rischia di vanificare in parte l’effetto protettivo dello scudo penale e che, verosimilmente, aprirà la strada a nuove rivendicazioni normative e contenziose.
Milleproroghe e decreto sicurezza, letti insieme, restituiscono l’immagine di un sistema che procede per rinvii e correttivi, più che per scelte strutturali. Da un lato si differisce l’adozione di regole essenziali sulla sicurezza scolastica; dall’altro si tenta di arginare gli effetti più distorsivi del contenzioso penale sul personale. Il filo conduttore è la stessa fragilità istituzionale: l’incapacità di affrontare in modo organico il tema della responsabilità nella scuola pubblica.










