Il tema della corretta qualificazione delle procedure di acquisto nell’ambito dei progetti finanziati con risorse PNRR, FSE+ e FESR continua a rappresentare uno dei principali terreni di criticità per le istituzioni scolastiche.
Con il parere del 23 gennaio 2026 (prot. n. 6696), l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta nuovamente sul punto, rafforzando un orientamento già emerso negli ultimi anni e chiarendo in modo netto i confini tra legittima suddivisione in lotti e frazionamento artificioso degli appalti.
Il baricentro interpretativo viene individuato nel principio di unitarietà dell’acquisizione, ricavabile dall’art. 14 del d.lgs. 36/2023, secondo cui, quando più forniture o servizi afferiscono a un unico progetto di acquisizione, la stazione appaltante è tenuta a considerare l’importo complessivo stimato della totalità delle prestazioni ai fini della determinazione della soglia di rilevanza comunitaria.
Il Codice dei contratti pubblici vieta espressamente qualsiasi artificiosa suddivisione dell’appalto finalizzata ad aggirare l’applicazione delle procedure ordinarie.
Il frazionamento artificioso ricorre quando una prestazione economicamente e funzionalmente unitaria viene suddivisa in più affidamenti di importo inferiore alle soglie di legge, allo scopo di consentire il ricorso a procedure semplificate o all’affidamento diretto.
Secondo l’ANAC, tale condotta viola i principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento; espone i responsabili del procedimento a responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile; può condurre alla nullità degli atti di gara.
Il parere del gennaio 2026 non introduce un principio nuovo, ma consolida un indirizzo già affermato dall’Autorità, ribadendo che il calcolo della soglia deve essere effettuato sulla base dell’intero progetto e non dei singoli affidamenti considerati isolatamente.
Già con il parere n. 40/2023 l’ANAC aveva chiarito che la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali è ammissibile; tuttavia, ai fini della determinazione della soglia, occorre considerare il valore complessivo di tutti i lotti che confluiscono in un unico progetto.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 206159 del 26 novembre 2025, ha recepito tale orientamento, trasformandolo in vera e propria regola gestionale per le scuole, precisando che l’utilizzo dell’intero importo destinato alle forniture di beni e attrezzature comporta frequentemente il superamento della soglia di euro 139.999,99 oltre IVA e che, in tal caso, non è consentito procedere mediante affidamento diretto.
Il parere del 2026 si pone dunque in linea di continuità con questo percorso interpretativo, ma ne rafforza le conseguenze operative.
L’istanza sottoposta all’Autorità riguardava due profili principali, la possibilità di gestire procedure autonome per ciascun laboratorio, in presenza di un progetto unitario articolato in più ambienti dotati di autonomia funzionale; la possibilità di acquisire una parte delle forniture mediante convenzioni o accordi quadro e successivamente rideterminare la soglia sulla base dell’importo residuo.
Su entrambi i punti l’ANAC ha espresso parere negativo.
La stazione appaltante non dispone di una discrezionalità piena nella determinazione dell’importo a base di gara, ma è vincolata a un obbligo normativo: individuare correttamente il valore complessivo dell’acquisizione per selezionare la procedura conforme al Codice.
Uno degli aspetti più delicati riguarda il rapporto tra suddivisione in lotti e pluralità di categorie merceologiche.
La suddivisione in lotti, disciplinata dall’art. 58 del d.lgs. 36/2023, attiene alla struttura interna di una singola gara e persegue una finalità pro-concorrenziale, favorendo l’accesso delle micro, piccole e medie imprese.
Diverso è il concetto di segmentazione per categorie merceologiche (ad esempio arredi, informatica, attrezzature scientifiche), che riguarda la tipologia dei beni acquistati.
Il parere ANAC chiarisce che la presenza di categorie merceologiche differenti non consente automaticamente di considerare le forniture come autonome, se esse sono tutte funzionali alla realizzazione di un medesimo progetto.
In altri termini, arredi e attrezzature possono essere tecnicamente diversi, ma se concorrono insieme alla creazione di un laboratorio o di un campus didattico, costituiscono parti di un unico progetto di acquisizione.
La giurisprudenza amministrativa è da tempo orientata in senso coerente, la suddivisione in lotti è la regola generale e la sua omissione deve essere adeguatamente motivata; l’accorpamento di prestazioni eterogenee è illegittimo quando determina una restrizione irragionevole della concorrenza; la complessità dell’appalto non giustifica di per sé il mancato frazionamento, potendo anzi costituire argomento a favore della suddivisione.
Tali principi, tuttavia, non incidono sul metodo di calcolo della soglia, che resta unitario quando si è in presenza di un progetto di acquisizione unico.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti: i progetti PNRR, FSE+ e FESR devono essere letti come progetti unitari di acquisizione; la somma di tutte le forniture previste determina la soglia di riferimento; se tale soglia è superata, ciascun lotto dovrà essere affidato applicando la procedura corrispondente al valore complessivo del progetto, anche se il singolo lotto ha importo inferiore.
Ne deriva una significativa riduzione dell’area dell’affidamento diretto e un ampliamento dell’obbligo di ricorrere a procedure negoziate o aperte.
Il parere ANAC del 23 gennaio 2026 segna un ulteriore passo verso una gestione più rigorosa e strutturata degli acquisti scolastici finanziati con fondi europei.
Per le scuole ciò implica un cambio di paradigma: non più una sommatoria di micro-acquisti, ma una progettazione consapevole dell’intero fabbisogno, con valutazione preventiva delle soglie e delle procedure applicabili.
In questo nuovo quadro, la corretta programmazione degli acquisti e il supporto tecnico-giuridico diventano strumenti essenziali per evitare irregolarità, contenzioso e responsabilità personali in capo ai dirigenti scolastici e ai RUP.








