Come il Preposto può 'salvare' i lavoratori che hanno imboccato la cattiva strada della sicurezza.
Nei recenti aggiornamenti del D.Lgs. n.81/08 il legislatore ha rafforzato il ruolo del preposto introducendo con la Legge n.215/2021 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D.Lgs. n.146/2021) due modifiche cruciali all'art.19 del D.Lgs. n.81/08 che ne amplificano in modo significativo gli obblighi ed i compiti:
- il comma a) dell'art.19 ora prevede che in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inadempienza, il preposto per la sicurezza possa, anzi debba, interrompere subito l’attività del lavoratore e successivamente informare i superiori diretti;
- al comma f) dell'art.19 è stato aggiunto il comma f bis) che prevede che il preposto per la sicurezza possa, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, debba fare una segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente, qualora durante la vigilanza abbia rilevato mezzi e attrezzature di lavoro 'deficienti', oltre ad ogni altra condizione di pericolo.
Se da una parte la modifica del comma a) risulta essere la conferma delle indicazioni operative che già la maggior parte dei consulenti e formatori della sicurezza avevano comunque sempre formulato nei corsi per i preposti, dall'altra parte il nuovo comma f bis) appare piuttosto emblematico in quanto sembra voler 'contenere' l'ampliamento delle funzioni del preposto, rimettendole alla responsabilità ultima del Datore di Lavoro e dei Dirigenti: infatti nel caso di rilevazione dell'utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi ed attrezzature di lavoro non conformi, il preposto deve interrompere l'attività solo 'se necessario' e comunque 'temporaneamente'.
Questi due termini non sono presenti nel precedente comma a) e quindi meritano una analisi critica finalizzata a risalire alla possibile motivazione del loro inserimento solo nel comma f bis) ed il relativo significato operativo con riferimento agli obblighi ed alle responsabilità del Preposto.
Il termine 'necessario' lascia intendere che il preposto debba essere adeguatamente informato e preparato dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti per comprendere quando sia 'necessario' interrompere l'utilizzo di mezzi e attrezzature 'deficienti' e comunque ogni altra condizione di pericolo. Il Preposto, con riferimento all'attività svolta dai lavoratori che sovrintende, deve quindi conoscere molto bene non solo i relativi disposti della normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ma anche e soprattutto le relative misure di prevenzione e protezione o comunque compensative previste in tal caso dal Documento di Valutazione dei Rischi della propria azienda; ma se tutto questo è comprensibile per 'ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza', appare meno chiaro per quale motivo le 'deficienze' dei mezzi e delle attrezzature non siano già state ragionevolmente individuate ed eliminate o ridotte durante la valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente.
Il termine 'temporaneamente' è forse ancora più significativo in quanto lascia intendere che il compito di interrompere definitivamente l'attività svolta in condizioni di pericolo o con mezzi e attrezzature di lavoro non conformi sia totale responsabilità del Datore di Lavoro e del Dirigente da questi delegato, a patto che il Preposto abbia fatto loro debita e tempestiva segnalazione subito dopo aver fatto il blocco temporaneo.
In ogni caso l'intento del legislatore è alquanto chiaro: messo alle corde dai preoccupanti dati sugli infortuni sul lavoro che, nonostante un leggero calo, nel 2025 hanno visto l'aumento di quelli mortali con picchi significativi (oltre 570 decessi nei primi 9 mesi, soprattutto tra i giovani e le microimprese), il legislatore sembra voler puntare in modo significativo sulla vigilanza del 'preposto' per contrastare questo trend ingiusto e apparentemente inspiegabile, vista e considerata la presenza di una corposa e completa normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le denunce di infortunio sono inoltre diminuite tra gli uomini (-3,6%), ma sono aumentate tra le donne (+3,6%): questo fenomeno suggerisce un cambiamento nelle dinamiche lavorative e un’attenzione crescente alla 'sicurezza di genere' che deve infine portare ogni Datore di Lavoro all'aggiornamento della 'valutazione dei rischi nell'ottica di genere' ed ogni preposto a conoscerla e ad applicarla nella sua attività di vigilanza.
L'intento del legislatore di affidarsi alla vigilanza e al supporto del preposto, in quanto lavoratore di riferimento in 'prima linea' con i lavoratori, trova ulteriore conferma nella lettura dello stesso art.37 del D.Lgs. n.81/08, come modificato dal recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025; tant'è che la formazione del preposto è passata da 8 a 12 ore, da effettuarsi totalmente in presenza (o in 'videoconferenza sincrona'), mentre l'aggiornamento obbligatorio, pur rimanendo di 6 ore, deve ora essere effettuato con cadenza biennale, sempre in presenza (o in 'videoconferenza sincrona'), o comunque ogni volta che vi sia una variazione significativa dei rischi aziendali (nuovi macchinari, processi, organizzazione).
Pur con la novità dell'obbligo formativo dei Datori di Lavoro, che finora non era mai stato pienamente preso in considerazione dal legislatore, gli aggiornamenti delle figure sensibili nell'ambito della sicurezza (Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, Addetti SPP) e degli stessi lavoratori, continuano ad avere una cadenza quinquennale, mentre gli aggiornamenti obbligatori degli RLS e dei Preposti, ovvero di coloro i quali hanno il compito di stare vicino ai lavoratori sovrintendendone e supportandone il lavoro in sicurezza, devono essere effettuati con cadenza rispettivamente annuale e biennale.
Viene opportunamente implementata anche la metodologia didattica che da quella soprattutto 'teorica' prevista dal vecchio Accordo del 2011, passa all'attuale formazione 'attiva e partecipativa' prevista dal nuovo Accordo del 2025. Lo stesso preposto viene di conseguenza stimolato ad utilizzare una metodologia 'attiva e partecipativa' nell'azione di vigilanza sui lavoratori per spronarli al rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa vigente e dal DVR aziendale. Tutto questo comporta una particolare competenza nella conoscenza ed utilizzo delle tecniche di comunicazione e informazione. Tuttavia all'interno del programma formativo del Preposto tale argomento rimane lo stesso relativamente al passaggio dal vecchio al nuovo Accordo: 'Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri'; ma nel nuovo Accordo vengono tuttavia specificati gli obiettivi formativi: 'Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori'.
di Paolo Pieri, continua sulla rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA N. 2








