Una recente sentenza ha riconosciuto una qualifica professionale conseguita all'estero, in Romania, di un'insegnante di sostegno che richiedeva l'abilitazione per la classe di concorso AD00 Sostegno. Il ricorso al Ministero dell'Istruzione e del Merito che non aveva riconosciuto la qualifica professionale presentata dalla docente mancando di risposta all'istanza della ricorrente, oltre il termine previsto di 120 giorni.

Il Ministero aveva contestato l'attestazione della copetenza professionale da parte dell'insegnante e il fatto che l'ufficio non avesse competenze per riconoscere o meno un titolo di specializzazione estero. 

Ciò che è stato rilasciato dal Ministero rumeno, secondo il TAR, è un'attestazione di qualifica ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva 2005/36/7CE e, inoltre, l'insegnante di sostegno aveva acquisito, dopo l'abilitazione rumena, il profilo psico pedagogico e didattico necessario, in linea con le esigenze di competenze richieste sia dalla Romania e sia dall'Italia.

Dunque adatto ad insegnare in Italia con il titolo di abitlitazione alla qualifica professionale di insegnante di sostegno. In ultima istanza spetta al Ministero verificare il riconoscimento della parte ricorrente. 

 

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