In tema di graduatorie per il servizio all’estero del personale insegnante, l’art. 111 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 prevede che, nei casi di urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, o per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del d.m. n. 354 del 1998, integrato dal d.m. n. 448 del 1998, una corrispondenza automatica, la P.A. abbia facoltà di attingere, ad esclusione che per i posti di lettorato e con il consenso dell’interessato, alle graduatorie di altre aree linguistiche, ma sempre in corrispondenza dello stesso posto (scuola dell’infanzia o scuola primaria), della stessa classe di concorso (scuola secondaria di primo o secondo grado), e della stessa qualifica (personale docente o ATA), essendo consentito lo slittamento solo fra aree linguistiche e non anche fra diverse graduatorie.

Cassazione civile sez. lav. - 27/11/2017, n. 28246

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