È legittima la risoluzione del contratto a tempo determinato del dipen­dente che, dopo aver partecipato ad una procedura selettiva per l'aggiorna­mento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, subisca una revisione della graduatoria sulla base di un errore di valutazione del suo titolo di studio. L'amministrazione è anzi tenuta a ripristinare la legalità in un tempo ragionevole, per non sovvertire il proprio principio di imparzialità.

Tribunale di parma, sez. lav, ordinanza del 30 marzo 2009

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