In materia di accesso alla documentazione amministrativa, nella nozione di « pubblica amministrazione » la legge (art. 22, comma 1, lett, e) della legge n. 241 del 1990) ricomprende anche i soggetti di diritto privato, sia pur limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
Quando si tratta di acquisire atti di una procedura selettiva si considera attenuato il diritto alla riservatezza sui dati personali di chi, partecipando alla selezione, ne ha con ciò solo implicitamente accettato l'ostensibilità ai terzi per esigenze connesse alla verifica della regolarità e, in definitiva, alla trasparenza della procedura selettiva.
Consiglio di Stato, n. 2566, sez. VI, 10 maggio 2013








