Il diritto d'accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'Amministrazione, sicché non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chiede l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esistenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa.
Consiglio di Stato, - Sez. IV —10 dicembre 2009, n.7725








