Il diritto d'accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall'Am­ministrazione, sicché non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chiede l'esibizione di documenti di cui sia certa l'esistenza, ma intende provare l'esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati, atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell'esi­stenza delle notizie riferibili all'interesse di cui l'istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull'attività stessa.

Consiglio di Stato, - Sez. IV —10 dicembre 2009, n.7725

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