Ove risulti un suo personale interesse, il denunciante ha senz'altro titolo ad avere copia dell'atto disciplinare emesso dall'Amministrazione, a seguito dell'esposto da lui presentato avverso la condotta di un pubblico ufficiale (di cui sia stata lamentata l'illiceità), anche se si tratti dell'atto di archiviazione del procedimento (tuttavia, nel caso di specie, a seguito della denuncia inoltrata, l'Amministrazione non ha mai emanato specifici atti, sicché è stata respinta la pretesa dell'appellante all'accesso ad atti mai emanati).

CONSIGLIO DI STATO n.3742 - Sez. VI — 22 giugno 2011

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