Ai sensi dell'art. 24 ultimo comma, legge n. 241 del 1990, deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'astensione degli atti alfine di esercitare il diritto di difesa nei confronti di un atto per lui lesivo in quanto fonte di responsabilità ex art. 29, d.lg. n. 276 del 2003).
Le modalità di accesso possono essere contemperate con il diritto all'anonimato dei soci lavoratori attraverso l'oscuramento dei relativi nominativi, in modo da fornire un giusto bilanciamento tra i contrapposti interessi all'astensione e alla riservatezza.
TAR LAZIO sez III 25 novembre 2013








