Ai sensi dell'art 22, I. 7 agosto 1990 n. 241, anche nel caso di organizzazioni sindacali, ai fini della valutazione sull'accessibilità o non a un documento o a parti di esso, occorre verificare il tipo di interesse perseguito che, ovviamente, deve essere giuridicamente rilevante e dì cui il sindacato deve essere direttamente portatore in relazione a ciascuna fattispecie, con la conseguenza che è legittimo il diniego di astensione quando l'istanza di accesso è palesemente preordinata alla tutela di interessi di singoli associati.

TAR BASILICATA n.143 - Sez. 1 — 21 marzo 2013

 

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