Ai sensi dell'ari. 16 comma 7, I. 11 febbraio 2005 n. 15, l'accesso ai documenti non può ritenersi limitato solo alla visione degli stessi, ma comprende anche l'estrazione di copia, ove richiesta ed effettivamente necessaria alla tutela degli interessi dell'istante.

Tar Molise, sez. I, 3 dicembre 2009, 715

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