Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Marche, sent. 2 dicembre 2025, n. 253

Una recente decisione della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per le Marche (sentenza 2 dicembre 2025, n. 253) offre un insegnamento molto attuale: quando un soggetto privato entra, anche solo “funzionalmente”, nell’attuazione di un programma pubblico (come il Bonus Cultura), si assume obblighi di correttezza e di rispetto rigoroso delle regole di spesa e, in caso di violazione, può essere chiamato a rispondere per danno erariale, davanti al giudice contabile.

Il caso: “musica digitale” solo in fattura, ma in negozio si vendeva tecnologia

La vicenda nasce da una notizia di stampa locale e dalle successive indagini della Guardia di finanza, che hanno fatto emergere un uso fraudolento del Bonus Cultura (18app): un esercizio commerciale di Jesi, pur abilitato ad accettare i buoni, avrebbe consentito ai neo-diciottenni di “spendere” il bonus per acquistare beni non consentiti (telecamere, computer portatili, smartphone, tablet ecc.).

Per ottenere il rimborso dal Ministero della cultura, tuttavia, nelle fatture inviate all’Amministrazione veniva indicata la vendita di “musica registrata digitale”, categoria invece ammessa dalla normativa. A rafforzare l’impianto accusatorio, un elemento fattuale decisivo: nella contabilità dell’azienda non risultavano acquisti di prodotti riconducibili alla “musica digitale”, circostanza incompatibile con le vendite formalmente dichiarate.

Le dichiarazioni dei numerosi giovani sentiti dalla GdF hanno confermato l’operatività del meccanismo: non musica digitale, ma beni tecnologici.

Giurisdizione contabile: il “rapporto di servizio” anche con i privati

Il passaggio più importante della sentenza è di sistema. La Corte ribadisce un principio consolidato (richiamando orientamenti della Cassazione a Sezioni Unite): la concessione di agevolazioni e finanziamenti di scopo inseriti in programmi pubblici crea un “rapporto di servizio” in senso lato anche con soggetti privati, quando questi sono chiamati a cooperare nell’attuazione del programma.

Ne deriva che:

  • l’indebita percezione di risorse pubbliche,
  • la distrazione dalle finalità,
  • l’uso difforme rispetto alle regole imposte,

integrano ipotesi tipiche di danno erariale rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti.

È un punto che “parla” anche oltre il Bonus Cultura: ogni volta che un privato è accreditato o coinvolto nella gestione di risorse vincolate (voucher, rimborsi, contributi di scopo), non opera in un’area neutra di mercato, ma in un perimetro regolato da finalità pubbliche.

Prova e procedimento penale: condanna definitiva e patteggiamento

Sul piano probatorio, la sentenza è altrettanto istruttiva.

  • Per uno dei convenuti era intervenuta una condanna penale definitiva (a seguito di rito abbreviato): la Corte valorizza l’effetto vincolante nel giudizio contabile per l’accertamento dei fatti materiali, dell’illiceità e della riferibilità soggettiva.
  • Per l’altra convenuta vi era stata una sentenza di patteggiamento: la Corte ricorda che, specie dopo le modifiche normative più recenti, il patteggiamento non equivale automaticamente a “giudicato” nel contabile; tuttavia il giudice contabile può valutare autonomamente il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, in una logica di circolazione della prova tra plessi giurisdizionali.

In concreto, l’assenza di una difesa nel giudizio contabile (convenuti contumaci) e la robustezza delle risultanze investigative hanno consolidato la ricostruzione della Procura.

Il danno: restituzione integrale dei rimborsi e riconoscimento del “disservizio”

La Corte riconosce due voci principali:

  1. Danno patrimoniale: pari ai rimborsi indebitamente percepiti, quantificati in € 939.147,57 (sulla base dei dati CONSAP e dei flussi di pagamento correlati alle fatture).
  2. Danno da disservizio: liquidato in via equitativa in € 10.000, per l’incidenza negativa sull’attuazione del programma pubblico e per lo sviamento delle risorse dalle finalità originarie (favorire l’accesso dei giovani a beni e attività culturali secondo le categorie tassative previste).

La condanna complessiva è quindi pari a € 949.147,57, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Perché non è stato riconosciuto il danno all’immagine

Un altro passaggio utile, soprattutto per chi imposta domande risarcitorie “a pacchetto”, è il rigetto della richiesta di danno all’immagine del Ministero.

La Corte sostiene che non è automatico né presunto: occorre una lesione effettiva della reputazione dell’Ente tale da incidere sulla fiducia dei cittadini. Nel caso concreto, i responsabili sono soggetti privati estranei all’organizzazione pubblica, legati al Ministero solo da un rapporto funzionale. Secondo il Collegio, ciò non consente di ricavare (né risulta provata) una vera minorazione dell’immagine dell’Amministrazione.

Cosa insegna questa sentenza

La decisione n. 253/2025 lancia un messaggio chiaro a tutti gli operatori coinvolti in sistemi di voucher o rimborsi pubblici:

  • l’accreditamento non è una formalità: è un vincolo,
  • la rendicontazione non è “contabilità creativa”: è tracciabilità verificabile,
  • l’uso difforme dalle categorie ammesse non produce solo conseguenze penali, ma anche responsabilità erariale con condanne molto elevate,
  • il “danno da disservizio” è una voce reale e può essere aggiunta al danno patrimoniale,
  • il “danno all’immagine” richiede un salto probatorio ulteriore: non basta il clamore mediatico.

In un’epoca in cui l’amministrazione pubblica gestisce una massa crescente di risorse vincolate (bonus, contributi, voucher, programmi di spesa a obiettivi), questa sentenza conferma che il confine tra privato e pubblico si assottiglia quando il privato diventa ingranaggio di una politica pubblica: e con il ruolo, arrivano anche le responsabilità.

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