La Corte di Cassazione – VI sezione con la sentenza n.38403 del 26/11/2025 ha annullato una decisione della Corte d’Appello di Ancona che aveva assolto una docente della scuola materna dal reato di maltrattamenti nei confronti di bambini della scuola materna – ex art. 572 del codice penale.
I fatti
La Corte d’appello di Ancona aveva riformato la sentenza di 1° grado del Tribunale di Ancona che aveva condannato una maestra per maltrattamenti verso bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni.
Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’Appello ha proposto ricorso chiedendo l’annullamento della decisione della Corte d’Appello per violazione di legge, vizio delle motivazioni escludendo il reato di maltrattamenti, seppure era state trovate le condotte della maestra discutibili ma non mosse da volontà di vessare i bambini.
Considerazioni della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello che riforma una sentenza assolvendo l’imputata non è tenuta a rinnovare l’istruzione dibattimentale ma deve dare un’adeguata e puntuale motivazione.
Nel caso in esame la Corte d’Appello ha ritenuto di non avere la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” che l’imputata, sebbene usasse metodi discutibili, sia stata cosciente di sottoporre i bambini ad un trattamento vessatorio o sottoporli a punizioni particolari se non quello di andare nell’angolo per calmarsi.
La Corte d’Appello non ha messo in discussione le condotte materiali accertate dal Tribunale, documentate con videoriprese o dichiarazioni dei genitori dei bambini (spintonamenti, piccole percosse, punizioni ripetute, urla), ma le ha ritenute penalmente non rilevanti; ha trascurato di valutare gli effetti dei predetti trattamenti come i rifiuti di andare all’asilo, attacchi di pianto, disturbi del sonno ecc.
La Corte di Cassazione ribadisce che perché sussista il reato di maltrattamenti non è necessario che la maestra abbia agito per infliggere sofferenze fisiche e morali ma è sufficiente la volontà e la coscienza di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuativo, seppure con interruzioni e modalità prive di programmazione; basta la consapevolezza di persistere in attività vessatorie già utilizzate in precedenza, idonee a ledere la personalità di chi le subisce.
Secondo la Corte di Cassazione la sentenza della Corte d’appello risulta essere illogica perché; mentre da un lato ritiene che vi sia stata una condotta di sopraffazione e provocatoria da parte della maestra dall’altra esclude che la stessa maestra fosse consapevole che il suo comportamento fosse lesivo dell’integrità fisica e psicologica dei minori.
Conclusioni
Per tutto quanto sopra esposto la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello di Ancona e rinvia ad un nuovo giudizio presso la Corte d’Appello di Perugia.
Art. 572 Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.
di PETRUCCI CIASCHINI
Amministrare la scuola n. 1286
15/01/2026








