Una volta riconosciuta l'esistenza di uno specifico dovere derivante dalla normativa contrattuale, il comportamento omissivo delle imputate, tutte collaboratrici scolastiche accusate dei reati di rifiuto di atti ufficio e di lesioni personali, per essersi rifiutate di procedere al cambio di pannolini di una minore disabile, integra il reato di cui all'art. 328, comma 1, c.p. anche sotto il profilo soggettivo, essendo emerso che il rifiuto era stato opposto nella consapevolezza che fosse in contrasto con i doveri d'ufficio, dal momento che erano state sollecitate dal dirigente scolastico all'espletamento di tali attività. Cassazione penale sez. VI - 19/02/2016, n. 22786








