Il Senato ha approvato il 4 giugno 2026 il DDL n. 1735 già licenziato dalla Camera lo scorso dicembre. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado scatta l'obbligo del consenso informato preventivo dei genitori per attività extracurricolari e di ampliamento PTOF sui temi della sessualità; per scuola dell'infanzia e primaria opera il divieto. Restano ferme le Indicazioni Nazionali curricolari. Un'analisi tecnica della nuova disciplina, degli adempimenti per le scuole e delle questioni che rimarranno aperte.

Il provvedimento ha avuto un iter parlamentare di poco più di dodici mesi, articolato nei seguenti passaggi. Presentazione il 23 maggio 2025 come disegno di legge di iniziativa governativa promosso dal ministro dell'Istruzione e del Merito, sotto il numero C. 2654 alla Camera (originale) e successivamente S. 1735 al Senato. Approvazione alla Camera il 3 dicembre 2025, con 151 voti favorevoli, 113 contrari e 1 astenuto. Approvazione definitiva al Senato il 4 giugno 2026, con 78 voti favorevoli, 38 contrari e 0 astenuti.

Un'avvertenza tecnica importante: al momento della redazione del presente articolo (9 giugno 2026), la legge non è ancora stata promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La sua entrata in vigore, fatta salva l'eventuale vacatio legis prevista dal testo, che presumibilmente sarà quella ordinaria di 15 giorni dalla pubblicazione, è dunque attesa nelle prossime settimane. Le scuole dovrebbero comunque cominciare fin d'ora la pianificazione degli adempimenti per essere operative dal 1° settembre 2026, in concomitanza con l'avvio del nuovo anno scolastico.

Il testo è strutturalmente snello: tre soli articoli. L'art. 1 disciplina il consenso informato preventivo (struttura il cuore della legge nei suoi commi 1, 2, 3 e 5); l'art. 2 regola il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività; l'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. È un provvedimento di principi e di procedura, che lascia ampi spazi all'autonomia delle scuole nella concreta implementazione.

La legge si inserisce in un dibattito politico-culturale che, nei mesi dell'iter parlamentare, è stato vivace ed espressivo di posizioni nettamente contrapposte. È utile ricostruirle con onestà intellettuale, perché il dibattito illumina anche le questioni interpretative che inevitabilmente si porranno nella fase applicativa.

Le posizioni di maggioranza. Il ministro ha definito la legge "una riforma storica", finalizzata a "tutelare i bambini dalla confusione della propaganda gender" e a "ridare voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti minorenni". Il ministro ha richiamato il fondamento costituzionale dell'art. 30 Cost.  "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"  come matrice di legittimazione del consenso preventivo familiare. Nelle dichiarazioni successive all'approvazione,

Le posizioni delle opposizioni. Le forze di opposizione hanno definito la legge "oscurantista", "ideologica" e "censoria". Le critiche si concentrano principalmente su tre profili: (a) il rischio che la richiesta di consenso scoraggi le scuole dal proporre attività di educazione affettiva e sessuale, considerate strumento essenziale di prevenzione della violenza di genere; (b) il contrasto rispetto alla Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia nel 2013), che impegna gli Stati firmatari a introdurre nell'ordinamento scolastico l'educazione sessuo-affettiva; (c) la possibile discriminazione indiretta verso minori LGBTQ+, che potrebbero vedere ridotti gli spazi formativi specifici. Nei comunicati delle associazioni di settore sono espresse posizioni differenziate e talora contrastanti.

Senza prendere posizione su questi profili  che sono tipicamente politici e culturali, non giuridici, è importante segnalare che il dibattito rimane aperto e che le modalità concrete di applicazione della legge nelle scuole avranno un peso significativo nel determinare la sua effettiva portata. Le scelte dei dirigenti scolastici, dei collegi docenti e dei consigli di istituto saranno il terreno in cui le ambizioni della legge e i timori dei critici troveranno verifica concreta.

Il primo punto da chiarire è quello sul quale circolano più equivoci nella stampa generalista. La nuova legge non tocca le Indicazioni Nazionali sui curricoli scolastici del MIM. Quanto previsto nei programmi obbligatori, educazione biologica, organi riproduttivi, malattie sessualmente trasmissibili, educazione al rispetto e all'empatia, continua a essere insegnato senza necessità di consenso ad hoc, come ogni altra disciplina curricolare. La conferma viene anche dalla circolare MIUR n. 19534 del 20 novembre 2018, che, a proposito del PTOF, aveva già chiarito che il consenso era necessario solo per le attività "che non rientrano nel curricolo obbligatorio".

Il nuovo impianto del consenso informato riguarda dunque due categorie di attività: (a) le attività extracurricolari (svolte in orari aggiuntivi rispetto al normale orario delle lezioni); (b) le attività di ampliamento dell'offerta formativa (svolte in orario curricolare ma oltre il curricolo obbligatorio, in genere previa delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto).

Per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, l'art. 1 della legge introduce un divieto assoluto, non un regime di consenso. "Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali, nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità". Anche in questo caso, la clausola fa salve le previsioni delle Indicazioni Nazionali curricolari ma il contenuto curricolare effettivo per primaria e infanzia in materia di sessualità è strutturalmente molto limitato (educazione al corpo e al rispetto, non educazione sessuale in senso proprio).

Una distinzione tecnica che la legge dà per scontata, ma che è di importanza centrale per la gestione concreta dei casi di mancata adesione, è quella tra attività extracurricolari e attività di ampliamento dell'offerta formativa. Sono due categorie diverse di attività non curricolari, con regimi differenti in caso di mancata adesione da parte della famiglia.

La differenza pratica è decisiva. Per le attività extracurricolari la mancata adesione comporta semplicemente che lo studente non partecipi: rientra a casa, non frequenta l'attività, nessun obbligo per la scuola di fornire alternative. Per le attività di ampliamento PTOF la mancata adesione obbliga la scuola a garantire attività formative alternative, anch'esse comprese nel PTOF. Lo studente non può essere lasciato "in corridoio" o senza attività: deve essere garantita una formazione equivalente in alternativa.

Le scuole dovranno dunque procedere con attenzione nella qualificazione formale dell'attività già in fase di pianificazione nel PTOF. È un punto delicato, perché la stessa attività  può essere configurata come extracurricolare (svolta in orario pomeridiano) o come ampliamento PTOF (svolta in orario scolastico al posto di una lezione ordinaria), con conseguenze radicalmente diverse sotto il profilo degli obblighi della scuola.

Va inoltre segnalato che la legge prevede l'obbligo di informare i genitori e gli studenti maggiorenni sulle attività formative alternative nella stessa lettera di richiesta del consenso. Non si tratta di un'informazione successiva (ad esempio comunicata solo a chi rifiuta), ma di un'informazione preventiva e contestuale, che consente alla famiglia di scegliere in modo informato. È un profilo che richiede particolare cura nella modulistica predisposta dalle segreterie scolastiche.

Il Patto educativo di corresponsabilità, disciplinato dall'art. 5-bis del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) come modificato dal D.P.R. 235/2007, è il documento attraverso cui scuola e famiglia formalizzano i propri impegni reciproci all'inizio del rapporto educativo. La nuova legge richiede l'adeguamento di questo documento, con l'inserimento dei principi del consenso informato preventivo per le attività sui temi della sessualità.

Un'importante precisazione tecnica: la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità non esonera la scuola dalla raccolta di un'adesione specifica per ciascuna iniziativa con contenuti autonomi sui temi della sessualità. Il Patto definisce il quadro generale (impegno reciproco scuola-famiglia, principi); il consenso specifico riguarda invece la singola attività concreta (con la sua specifica programmazione, i suoi obiettivi, i suoi esperti esterni). La doppia raccolta  è la lettura più aderente alla ratio della legge e alle migliori prassi privacy (consenso informato, specifico, granulare ex GDPR).

La legge dedica particolare attenzione al coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività sulla sessualità. La trafila procedurale è chiara: deliberazione del Collegio Docenti sui criteri di selezione, approvazione del Consiglio di Istituto del singolo intervento. La ripartizione delle competenze ha una sua logica precisa: al Collegio Docenti spettano le valutazioni didattiche ed educative (idoneità professionale, scientifica o accademica dell'esperto; coerenza con le finalità formative; adeguatezza all'età degli studenti); al Consiglio di Istituto spetta l'approvazione complessiva e organizzativa del progetto.

Il Collegio Docenti dovrà dunque, in tempi rapidi, definire i parametri di valutazione degli esperti esterni: titoli formali (laurea, specializzazione, abilitazione professionale specifica); esperienza professionale comprovata; pubblicazioni o ricerca scientifica; coerenza con la finalità educativa; adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti. È opportuno che questi parametri siano formalizzati per iscritto, perché  la scuola dovrà poter dimostrare di aver applicato criteri obiettivi e ragionevoli.

Un ulteriore obbligo organizzativo introdotto dalla legge è la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività con esperti esterni. La presenza ha  "funzione di garanzia e supervisione rispetto al raggiungimento degli obiettivi didattici". Sotto il profilo organizzativo, le scuole dovranno predisporre un piano di copertura docenti per le attività in calendario, con eventuali esoneri parziali o ore aggiuntive computate ai sensi del CCNL. Sotto il profilo delle responsabilità, la presenza del docente integra il suo ordinario obbligo di vigilanza sugli studenti e dunque le responsabilità ex art. 2048 c.c. e ex contractu permangono in capo alla scuola anche durante l'intervento dell'esperto esterno.

La legge n. 1735/2026  disegnerà un quadro normativo nuovo che le scuole italiane dovranno gestire con attenzione e tempestività. Senza nascondersi le complessità, è utile esplicitare tre questioni aperte che meritano di essere monitorate nei prossimi mesi.

La distinzione tra curricolare e non curricolare. La legge si fonda su una distinzione apparentemente chiara, ma operativamente sfumata, tra attività curricolari (su cui non opera il consenso) e attività extracurricolari/ampliamento PTOF (su cui opera il consenso). Nella prassi delle scuole italiane, questi confini sono spesso porosi: un intervento di un esperto durante l'ora di scienze, che approfondisce un tema previsto dal curricolo ma con modalità innovative, è curricolare o ampliamento? La giurisprudenza sui ricorsi che inevitabilmente nasceranno chiarirà i contorni della distinzione. Le scuole dovranno cautelativamente adottare interpretazioni prudenziali, richiedendo il consenso in tutti i casi dubbi.

Il rapporto con la Convenzione di Istanbul. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ratificata dall'Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77 impegna gli Stati firmatari (art. 14) a includere nei programmi scolastici di ogni ordine "materiali didattici su questioni quali i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto reciproco, la soluzione non violenta dei conflitti, [...], la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità della persona". È prevedibile che alcuni soggetti sollevino la questione della compatibilità della nuova disciplina con gli impegni assunti con la Convenzione. È una questione che potrebbe approdare anche davanti alla Corte Costituzionale (in via incidentale, su impugnazione di provvedimenti applicativi) o alla Corte di Strasburgo.

La gestione dei conflitti tra genitori separati. Una questione che inevitabilmente si porrà in continuità con quanto abbiamo trattato in questa rivista commentando la recente Cass. n. 17245/2026 sul cambio di scuola del minore. Trattandosi di una decisione di maggior interesse del minore ai sensi dell'art. 337-ter c.c. (l'educazione e l'istruzione rientrano espressamente nell'elenco), in caso di disaccordo la decisione spetta al giudice. La scuola, in attesa della decisione giudiziale, dovrebbe cautelativamente astenersi dall'inserire lo studente nell'attività. È un punto operativo che richiederà  modalità di gestione formalizzate.

La legge non prevede sanzioni specifiche per le scuole che non si adeguassero ma le conseguenze indirette di una gestione inadeguata sarebbero comunque rilevanti: contestazioni delle famiglie, ricorsi amministrativi al MIM, eventuali iniziative giudiziarie per profili di responsabilità del dirigente scolastico e dei docenti. La pianificazione tempestiva e formalizzata è dunque la migliore tutela professionale di chi è chiamato ad applicare la legge.

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