Tra le cause di esclusione non automatica rientrano le ipotesi di commissione di un illecito professionale grave (art. 95, comma 1, lett. e). In particolare, viene previsto che lA stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e che tale illecito professionale grave sia dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
A tal fine, l’art. 95 rimanda all’art. 98 che, come si vedrà di seguito, indica le ipotesi tassative dei gravi illeciti professionali nonché i mezzi di prova adeguati a dimostrare i medesimi. Infatti, la principale novità relativa a tale fattispecie è determinata dall’inserimento di una specifica disposizione, l’art. 98, recante “Illecito professionale grave”. Con tale disposizione viene previsto che l’illecito professionale grave rilevi solo se compiuto dall’operatore economico offerente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 3, lett. g) ed h). Viene previsto che per poter disporre l’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), debbano necessariamente concorrere le seguenti condizioni:
● elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
● idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
● adeguati mezzi di prova.
Ciò sta a significare che la presenza del grave illecito professionale non è di per sé sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di esclusione, bensì si rende necessaria una valutazione sull’idoneità di tale illecito ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore unitamente ai mezzi di prova adeguati.
Il provvedimento di esclusione, infatti, deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni sopra elencate.

Un’altra rilevante novità riguarda l’individuazione, in modo tassativo, dei gravi illeciti professionali che conducono all’adozione di un motivato provvedimento di esclusione.
A tal riguardo, viene fornito l’elenco degli elementi da cui si può desumere la sussistenza dell’illecito professionale grave. Per la sua configurazione viene richiesto il verificarsi di almeno
uno degli elementi indicati nella norma.
Viene, inoltre, esplicato il concetto della “gravità” con la previsione che la valutazione di gravità debba tenere conto del bene giuridico e dell’entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi elencati e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell’organizzazione dell’impresa. Viene, altresì, inserito l’elenco dei mezzi di prova adeguati a dimostrare la sussistenza del grave illecito professionale. Sul punto, appare evidente che la scelta del Legislatore di tipizzare gli illeciti professionali sia dipesa dalla necessità di eliminare quegli elementi di incertezza nella configurazione degli elementi integranti il “grave illecito professionale” e che hanno, peraltro, portato ad un vasto contenzioso in materia.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account