La sorveglianza sanitaria in un Istituto Scolastico è prevista dal D.Lgs. 81/08 sia in presenza di particolari rischi sia quando il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente connessa ai rischi lavorativi.

I fattori di rischio che comportano la sorveglianza sanitaria nel comparto della scuola sono sostanzialmente afferibili a quei lavoratori che utilizzano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali, anche non continuative.

In tali casi, il personale scolastico potenzialmente interessato è il personale ATA Assistente Amministrativo e, inoltre, gli ATA Assistenti Tecnici del laboratorio informatico o i Docenti distaccati nell'Ufficio Tecnico.

Potrebbe inoltre essere presa in considerazione l'esposizione alle sostanze chimiche nel caso degli ATA Assistenti Tecnici dei laboratori di chimica o la movimentazione manuale dei carichi nel caso degli ATA Collaboratori Scolastici per l'effettuazione delle pulizie o la movimentazione manuale dei bambini nel caso sia degli ATA Collaboratori Scolastici e sia dei docenti di sostegno o delle docenti delle scuole primavera o dell'infanzia. Tuttavia in questi ultimi casi (Rischio Chimico e Rischio MMC), la necessità della sorveglianza sanitaria obbligatoria deve risultare dall'esito della valutazione del rischio, che deve dimostrare il superamento dei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

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