La questione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi, tradizionalmente percepita come tematica propria delle amministrazioni di maggiori dimensioni, assume oggi una rilevanza crescente anche per le Istituzioni scolastiche. L’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023 ha infatti ridefinito l’architettura della programmazione dei contratti pubblici, imponendo una riflessione sistematica sul coordinamento tra disciplina contabile scolastica e Codice dei contratti.

Il punto di partenza non può che essere il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, D.I. 129/2018, che individua nella programmazione la fase genetica dell’intera gestione economico-finanziaria. In tale ambito, il Programma annuale rappresenta lo strumento di allocazione delle risorse funzionale al perseguimento degli obiettivi didattici e organizzativi dell’istituzione. La logica sottesa è quella del program budget: le risorse non sono semplicemente contabilizzate, ma orientate verso risultati misurabili e coerenti con il PTOF.

L’art. 37 del d.lgs. 36/2023 introduce, tuttavia, un ulteriore livello programmatorio, specificamente dedicato agli affidamenti pubblici. La programmazione diviene così una delle quattro fasi del ciclo del contratto, insieme alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione. Non si tratta di una sovrapposizione normativa, bensì di un’integrazione funzionale: la programmazione contabile individua le priorità strategiche, mentre la programmazione degli acquisti struttura l’attuazione delle stesse secondo le regole dell’evidenza pubblica.

Per le Istituzioni scolastiche, il nodo interpretativo principale riguarda l’obbligatorietà del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Il Codice stabilisce che tale adempimento diviene necessario per acquisizioni di valore stimato pari o superiore a euro 140.000. La soglia, apparentemente elevata rispetto alla fisiologica capacità di spesa delle scuole, non esclude tuttavia situazioni concrete in cui l’obbligo possa emergere, specie in presenza di finanziamenti straordinari o progettualità complesse (PNRR, PON, Erasmus+, viaggi di istruzione di ampia portata).

Determinante diviene, dunque, il corretto calcolo del valore stimato dell’appalto. L’art. 14 del Codice impone una valutazione complessiva dell’importo pagabile, al netto dell’IVA, includendo opzioni, rinnovi e ogni forma di estensione contrattuale prevista nei documenti di gara. Tale principio assume un rilievo centrale proprio nel contesto scolastico, ove la frammentazione delle spese potrebbe indurre – erroneamente – a sottostimare il valore effettivo dell’acquisizione.

Il Codice ribadisce infatti il divieto di frazionamento artificioso, quale espressione del più ampio principio di concorrenza. L’ANAC ha chiarito che, qualora un progetto unitario sia articolato in più lotti, il valore rilevante ai fini delle soglie deve essere determinato considerando l’importo complessivo degli stessi. Ne discende che, ad esempio, una pluralità di servizi omogenei riconducibili a un’unica esigenza programmatoria non può essere valutata in modo atomistico.

Particolarmente delicata risulta la tematica dei viaggi di istruzione. In tale ambito, la tendenza operativa delle scuole è spesso orientata verso affidamenti distinti per singola iniziativa. Tuttavia, ove tali servizi risultino espressione di un progetto complessivo di acquisizione omogenea, il valore cumulato potrebbe rilevare ai fini dell’applicazione delle soglie e, conseguentemente, dell’obbligo programmatorio.

Ulteriore elemento di interesse riguarda il ruolo del CPV. La classificazione merceologica non incide direttamente sul calcolo dell’importo stimato, ma assume rilievo sotto il profilo del principio di rotazione. La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come la valutazione dell’omogeneità delle prestazioni non possa limitarsi a criteri meramente formali, dovendo considerare la sostanza economico-funzionale del servizio. In tale prospettiva, il CPV diviene strumento interpretativo utile a delimitare il “settore merceologico” rilevante.

Quanto alla tempistica, l’art. 37 prevede che il Programma triennale sia adottato in coerenza con i documenti di bilancio. Per le scuole, ciò implica un necessario raccordo con il Programma annuale e con le competenze deliberative del Consiglio di Istituto. La norma stabilisce un termine di novanta giorni dall’entrata in vigore del bilancio, configurando la programmazione come atto dinamico, suscettibile di aggiornamento annuale.

Non meno significativa è la disciplina della trasparenza. Anche laddove non sussistano acquisizioni superiori alle soglie, l’amministrazione è tenuta a darne evidenza sul proprio profilo di committente. L’assenza del Programma non equivale infatti a irrilevanza dell’adempimento, ma deve tradursi in una comunicazione esplicita, coerente con i principi di pubblicità e accountability.

Sotto il profilo sistematico, la programmazione triennale degli acquisti non deve essere interpretata come aggravio burocratico, bensì come strumento di razionalizzazione amministrativa. Per le Istituzioni scolastiche, essa rappresenta un’opportunità di pianificazione strategica, capace di rafforzare la coerenza tra progettazione didattica, gestione finanziaria e attività negoziale.

In un contesto caratterizzato da crescente complessità gestionale e moltiplicazione delle fonti di finanziamento, la programmazione assume una funzione di garanzia: tutela la concorrenza, previene distorsioni operative, rafforza la legittimità dell’azione amministrativa. In definitiva, non si tratta soltanto di adempiere a un obbligo normativo, ma di consolidare una cultura amministrativa orientata alla prevedibilità, alla trasparenza e all’efficienza dell’impiego delle risorse pubbliche

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