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DOMANDA

Il Datore di Lavoro può delegare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi?

RISPOSTA

L'articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008 definisce gli “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”, prescrivendo in modo tassativo e inderogabile che:

“1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

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