I permessi retribuiti per il diritto allo studio possono essere utilizzati solo per partecipare alle lezioni in orario di lavoro e in diretta.

In proposito l'Aran, con il parere n. 126 fornito in data 17 febbraio 2025, si è espresso sul caso di un docente che aveva presentato richiesta di permesso ex art. 37 CCNL Istruzione e ricerca per la frequenza di un corso tenuto da un'Università telematica, confermando l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui per "frequenza ai corsi" deve intendersi la partecipazione alle lezioni coincidenti con l'orario di

servizio, con esclusione della mera attività di studio (Cass., sez. lav. n. 10344 del 2008 e n. 17128 del 2013).

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che "i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità

connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari ".

A conferma di ciò, l'Aran menziona anche la circolare n. 12 del 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In questo documento sono forniti ulteriori chiarimenti in materia di congedi e permessi per il diritto allo studio, soprattutto a seguito della sempre più ampia diffusione di corsi organizzati dalle università

telematiche.

In proposito, l'Aran chiarisce che i permessi possono essere utilizzati solo per la frequenza di lezioni sincrone, trasmesse in tempo reale, e che si svolgano durante l'orario di servizio (dello stesso avviso la Corte dei Conti Sicilia sent.171/2015).

Le lezioni asincrone, fruibili in qualsiasi momento, non rientrano, invece, tra le attività per le quali è possibile richiedere i permessi retribuiti per il diritto allo studio.

Il dipendente, per fruire del permesso, è tenuto a presentare la certificazione di frequenza, come previsto dal comma 5 dell'art. 37 del CCNL. In caso contrario, i permessi goduti saranno considerati aspettativa per motivi personali, con obbligo di recupero delle somme percepite.

Nell'affrontare le argomentazioni riferite alla tematica oggetto di analisi è imprescindibile una seppur succinta illustrazione dell'evoluzione storica della normativa attualmente in vigore, parimenti alla disciplina

negoziale prevista dalla contrattazione collettiva dei diversi settori.

Il CCNL 2019/2021 all'art.37 sul diritto allo studio stabilisce:

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.

3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).

7. Il presente articolo abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.

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