Si ritiene di precisare che l’aspettativa per motivi di famiglia o per motivi personali, prevista dall’art. 18, comma 1 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/57, i quali nulla dispongono sulla interruzione di tale aspettativa ma solo prevedono la possibilità della revoca della stessa ad opera del dirigente scolastico per ragioni di servizio.

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