Una collaboratrice scolastica a t.i presenta una richiesta di fruizione mista, tra congedo biennale art. 42 Dlgs 151/01; permessi retribuiti L. 104/92; permessi personali e ferie senza mai riprendere servizio, si chiede come considerare le giornate di sabato e domenica poste tra periodi di assenza di diversa natura:
Dovendo effettuare il calcolo dell’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, cioè riferita all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo biennale, per i mesi di agosto e settembre il calcolo va effettuato sulle giornate coperte da retribuzione (stipendio) dei mesi precedenti escludendo il periodo coperto da indennità?
RISPOSTA
In linea generale va precisato che per il congedo biennale di cui all’articolo 42, comma 5 bis, del Decreto Legislativo n. 151/2001, nel caso di frazionamento in settimane o in giornate, si computano anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro, nella prima giornata lavorativa successiva. Un esempio: una frazione del congedo viene fruito dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavora: se il lunedì, lavorativo, non si rientra in servizio effettivo (ferie, altri permessi anche permessi Legge 104), vengono computati nel “monte” dei due anni anche il sabato e la domenica o gli altri giorni festivi.
Questa indicazione viene esplicitata dall’INPS nella propria Circolare n. 64/2001. Anche l’INPDAP, da parte sua, nella Circolare n. 31/2004 precisa che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo.
Per ciò che concerne la retribuzione il congedo si percepisce un’indennità che è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ad esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative.
La prestazione deve essere corrisposta in misura giornaliera, per tutti i giorni di durata del congedo, in quanto questo può essere fruito in maniera frazionata (a giorni).








