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DOMANDA

Spettabile redazione, si chiedono chiarimenti in merito alla differenza tra ore istituzionali e non istituzionali.

Si richiede inoltre se tali  ore sono da attribuire al 30/06 o al 31/08 (in caso di docente a tempo indeterminato oppure in caso docente a tempo determinato al 30/06 o 31/08). In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta

Il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame è costituito per la scuola secondaria dall'art 70 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 04.08.95, dall'art. 88, comma 4 dei DPR n. 417/74, dall'art. 6, commi 1 e 2 del DPR 209/87, dall'art. 3, 10° comma del DPR 399/88 e dalla circolare applicativa del Ministero della P.I. n. 77, prot. n. 23940/2007/gl dell'01.03.1989.

Per quanto riguarda la scuola materna ed elementare, giusta quanto previsto dal 4° comma dei suddetto art 70, trovano applicazione, con i necessari adeguamenti derivanti dai diversi orari d'insegnamento previsto per detti tipi di Scuola, i criteri di calcolo di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo.

Dobbiamo inoltre fare riferimento altresì all'art. 25, commi 1-2-3-4 del CCNL 26/5/99 e dagli artt. 30 – 31 e 32 del CCNI 31/8/99, mentre il CCNL 24/7/2003 ha solo ridisegnato la tabella degli importi dei compensi orari per dette prestazioni.

La suddetta normativa concernente ore eccedenti ed attività aggiuntive non risulta infatti disapplicata o modificata dal CCNL sottoscritto il 29/11/2007 e dalla sequenza contrattuale per il biennio economico.

ORE ECCEDENTI

Cattedre - posti-orario - raggruppamenti di ore superiori alle 18 settimanali; ore eccedenti prestate in classi collaterali e nei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici.

a) Le ore prestate su cattedre, posti orario o raggruppamenti di ore superiori alle 18 settimanali vanno liquidate in relazione alle diverse categorie di personale per l'intera durata dell'anno scolastico o del contratto a tempo determinato e sulla XIII mensilità in base a quanto previsto dall'art 70, 3° comma dei CCNL, che fa riferimento al 2° comma dell'art 6 dei DPR 209/87 che a sua volta richiama l'art 88 dei DPR 417/74, in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare e dell'eventuale assegno personale in godimento dall'interessato per ogni ora effettivamente prestata.

Nel caso in cui l’incarico sia conferito a docenti con contratto a tempo indeterminato, la liquidazione di tali prestazioni eccedenti andrà computata fino al 31 agosto; diversamente, se trattasi di docenti con contratto a tempo determinato, detto compenso andrà calcolato fino al 31 agosto se trattasi di supplenti annuali con incarico su posto vacante, e fino al 30 giugno se trattasi di supplenti su posto soltanto disponibile.

b) Con le stesse modalità di cui al precedente punto a) si procederà, giusta quanto previsto dal 10° comma dell'art 3 dei DPR 399/88, per la liquidazione delle ore eccedenti prestate in classi collaterali ed, in relazione a quanto indicato al punto E della C.M. n. 477, prot n. 2129 del 02.08.97, per quelle prestate nei corsi integrativi per diplomati dei licei artistici: per queste ultime peraltro il compenso in parola va corrisposto limitatamente alla durata effettiva dei corsi integrativi.

Ore eccedenti prestate in sostituzione di colleghi assenti.

Per quanto riguarda le ore eccedenti prestate in sostituzione dei colleghi assenti si procederà come qui di seguito indicato:

1) per il personale di ruolo e non di ruolo con orario settimanale di 18 ore, ogni ora prestata in eccedenza all'orario di cattedra, in base al combinato disposto dei citato 10° comma dell'art 3 dei DPR 399/88 e 1° comma dell'art 6 dei DPR. 209/87, sarà liquidata in ragione di 1/78 della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale, compresa la quota di I.I.S., aumentato dei 20%. Vale a dire che ogni ora effettivamente prestata va liquidata in ragione di 1/65 della retribuzione mensile relativa alla posizione stipendiale iniziale integrata da 1/65 dell'I.I.S. in vigore al momento della prestazione

2) per il personale non di ruolo con orario settimanale inferiore a quello di cattedra, in relazione a quanto previsto dalla C.M. n. 77, prot. n. 23940 dei 10.03.89, al solo fine dei trattamento economico le ore di sostituzione sono da considerarsi entro i limiti dell'orario medio di 18 ore settimanali, in aumento di quelle conferite con il contratto. In tal caso il trattamento economico spettante (retribuzione ed I.I.S.) dovrà essere commisurato al cumulo delle ore relative all'orario settimanale di servizio, rapportato al periodo della supplenza e di quelle ulteriori prestate in sostituzione di colleghi assenti. Le eventuali ore effettuate nell'arco dei contratto in eccedenza alle 18 settimanali, vanno invece retribuite in ragione di 1/65 della retribuzione mensile iniziale di livello integrata da 1/65 dell'I.I.S. in vigore al momento della retribuzione.

Le ore aggiuntive alle 18 subiscono un diverso trattamento riguardo all’indennità di buonuscita e alla pensione, come stabilito dalle Informative INPDAP n. 8 e n. 32 rispettivamente del 29 aprile e del 2 luglio 2003.

Le informativa INPDAP n. 8 e 32, la Nota della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Napoli , la Nota MEF n. 87/09 precisano, infatti, che se le ore eccedenti sono in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale con carattere fisso e continuativo, inclusi i mesi estivi, il relativo compenso deve essere valutato ai fini dell’indennità di buonuscita e considerato nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione.

Sulla buonuscita come ha chiarito l'INPDAP con informativa n. 8 del 29/04/2003 hanno incidenza solo le ore che fanno parte di una cattedra strutturata per un preciso obbligo istituzionale su più di 18 ore.

Sulla pensione (quota A)hanno incidenza le ore che fanno parte di una cattedra strutturata per un preciso obbligo istituzionale su più di 18 ore come chiarito dall'INPDAP con informativa n. 32 del 02/07/2003.

Qualora invece le ore eccedenti siano corrisposte ad altro titolo (sostituzione docenti assenti, attività aggiuntive d’insegnamento per il miglioramento dell’offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento negli istituti professionali, insegnamento in classi collaterali per ore disponibili per tutto l’anno scolastico) la retribuzione va inclusa tra le indennità accessorie.

Naturalmente nel caso in cui l'insegnante abbia prestato ore eccedenti(non strutturali) queste incidono sulla sola pensione come tutto l'accessorio dal 1996 , nel caso superi il 18% della base pensionabile.

Al riguardo si possono vedere anche la nota operativa dell’Inpdap  n. 44 del 9/9/2010 e la Circolare Inpdap n. 21 del 29/3/1996.

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