DOMANDA

1) Il personale ata supplente breve (CS) deve usufruire delle ferie maturate durante i periodi di sospensione attività didattica? oppure si possono pagare?

Quale è la normativa di riferimento?

2)Invece il personale docente supplente breve deve fare altrettanto?

3)Infine al personale docente al 30/06/20 devono essere detratti dai giorni di ferie maturati quelli di sospensione attività didattica (primi 10/12 giorni di settembre, i giorni di sospensione per natale e pasqua, nonché i giorni di giugno, se non impegnati negli esami.

Esiste una normativa di riferimento?

RISPOSTA

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1°       settembre alla data       fissata dal calendario regionale per       l’inizio delle lezioni;
  • Vacanze natalizie e       pasquali;
  • L’eventuale sospensione delle       lezioni per l’organizzazione dei       seggi elettorali e       per i concorsi;
  • Dal giorno       dopo il termine       delle lezioni fino       al 30 giungo       esclusi ovviamente i       giorni destinati agli       scrutini, agli esami       o alle attività       funzionali all’insegnamento (es.       collegi dei docenti       o altri impegni       inseriti nel Piano       delle attività deliberato ad       inizio anno).
  • Dal 1°       luglio al 31       agosto per i       docenti con contratto annuale       (31/8) o per       chi è assunto       a tempo indeterminato (tali       docenti possono comunque       fruire delle ferie       anche nei periodi       di cui ai       punti precedenti).

Ricordiamo invece che durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.

È utile premettere che in materia di ferie i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 sono paragonati ai docenti di ruolo. Nel senso che per loro non vi è la possibilità di non fruire delle ferie (a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.). Per tali docenti quindi il problema di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone (se il docente assunto al 31/8 non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle nei mesi di luglio ed agosto)

Per tutti gli altri docenti assunti a tempo determinato (supplenza breve o fino al 30/6) non vi è invece “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto la monetizzazione delle ferie avviene nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.

In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.

Il principio generale è quello di sottrarre dal monte ferie spettante tutti i giorni di sospensione delle lezioni in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (indipendentemente quindi se ne abbia effettivamente fruito o meno). Ciò che rimane (se rimane) andrà monetizzato.

A tal fine NON POSSONO essere considerati come giorni da sottrarre al totale delle ferie spettanti quelli relativi ai giorni di CHIUSURA della scuola (anche quelli disposti dal Consiglio di Istituto) compresi ovviamente i GIORNI FESTIVI.

Giova infatti ricordare che c’è una differenza tra giorni di “sospensione delle lezioni” ovvero giorni in cui il docente potrebbe fruire delle ferie e quelli invece di totale chiusura della scuola.

In un giorno festivo, infatti, come può essere per esempio il 25 dicembre o la domenica, oppure quando la scuola attua una totale chiusura per altri motivi, non sarebbe possibile fruire delle ferie. Tali giorni quindi non possono essere sottratti.

Per esempio nel periodo di sospensione delle lezioni delle vacanze di Natale la scuola non potrà sottrarre dal numero di ferie spettanti il 25 e il 26 dicembre, le domeniche, l’1 e il 6 gennaio. Così come non potrà sottrarre eventuali altri giorni festivi compresi in un periodo di sospensione delle lezioni o quando la scuola è totalmente chiusa per altre cause (es. chiusa per neve o disinfestazione).

Ovviamente non andranno sottratti neanche i giorni di sospensione delle lezioni in cui comunque il docente è impegnato in attività già programmate (collegi docenti, consigli di classe o altre attività previste) o negli scrutini e negli esami.

Personale ATA

Diversamente dal personale docente, al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

È opportuno però segnalare che in passato la concessione di ferie al personale ATA - soprattutto per il profilo dei collaboratori scolastici - durante il periodo di attività didattica, è stata spesso evitata dai Dirigenti scolastici. Infatti, non essendo possibile nominare supplenti per ferie del personale già in servizio, si potrebbe così causare la mancata copertura dei piani e/o delle postazioni, con grave compromissione dei doveri di vigilanza e di sorveglianza.

Il comportamento di Dirigenti tentati dalle “ferie d’ufficio”, ossia della pretesa di imporre ai lavoratori periodi brevissimi di ferie (uno o due giorni) senza alcuna richiesta del lavoratore è da ritenersi assolutamente illegittimo, sia alla luce delle disposizioni di legge che degli orientamenti giurisprudenziali.

Il Dirigente può imporre le ferie d’ufficio solo nel caso in cui il lavoratore non le abbia chieste in prossimità dello scadere del tempo utile per poterne usufruire; è quindi facoltà del lavoratore ATA richiederle quando lo riterrà opportuno, entro comunque i limiti imposti dalla durata del contratto.

L’articolo 2109 c.c. dispone che il diritto alle ferie si concretizza attraverso una fruizione possibilmente continuativa, in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e della salutare distensione e ricreazione psicologica. Lo scopo ristoratore (affinché esso non venga vanificato) esige infatti che l’eventuale frazionamento sia moderato e che il beneficio feriale si realizzi attraverso frazioni di ferie di sufficiente ampiezza.

Per cui per il personale Ata visto l’art. 5, comma 8 del D. Lgs. 95/2012 e la Legge di stabilità 2013, art. 43 se non riesce ad usufruire delle ferie nel periodo di vigenza del contratto le stesse possono essere monetizzate.

Infatti le uniche eccezioni alla monetarizzazione sono:

  • il personale docente ed ATA supplente, con contratto di lavoro breve e saltuario;
  • il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Per loro le ferie non fruite vengono pagate, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentita la fruizione.

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