DOMANDA

Gentmo Direttore, le scrivo per avere chiarimenti sull'applicazione del decreto cosiddetto Brunetta nei casi di assenza per malattia in questo periodo di pandemia. Il personale interessato mi produce il certificato medico dal quale io non riesco a valutare il caso. Seguendo le indicazioni del DPCM 13

ottobre 2020 e DL agosto se ho interpretato correttamente le disposizioni i periodi di quarantena , malattia con sorveglianza attiva , permanenza domiciliare fiduciaria, attesa dell'esito del tampone, periodo necessario all'esecuzione dell'esito test, convivenza con persona positiva al Covid-19 vengono equiparati al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto.

 Non essendoci in variazione di stato giuridico un codice specifico è corretto caricare queste assenze con il codice malattia e nello specifico ricovero.

RISPOSTA

Secondo il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1 “il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID- 19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.”

Il rapporto Istituto Superiore di Sanità 58/2020 prevede, inoltre, che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso positivo al Covid, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni   di   classe   dell’alunno   in   quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive 12 valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

L’Ordinanza Ministeriale 18 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 luglio 2020 dispone che “il personale docente e non docente nonché per gli educatori delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, compresa l’università, dei centri di formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non paritarie, e dei servizi educativi per l’infanzia, il periodo di assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS- CoV-2 e l’acquisizione del risultato del test molecolare per la diagnosi dell’infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla normativa vigente”.

Pertanto:

  • Le assenze di questi tipi (positività, convivenza con positività ed in attesa esito tampone) non si contano ai fini del periodo di comporto
  • Non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, 71
  • Non si dispone la visita
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