Nel corso di una lezione di educazione fisica presso la nostra scuola media statale, ai ragazzi viene assegnato lo svolgimento di una partita di calcetto. Il docente, che ancora non aveva compilato il registro di classe, ne approfitta per allontanarsi e provvedere all'adempimento. In questa fase, durante una normale azione di gioco, un alunno,in un contrasto con un compagno, cade e riporta una frattura scomposta all’omero e una possibile invalidità permanente. Il legale della famiglia ci invia una formale comunicazione,mettendo in copia al Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti dal figlio dei suoi assistiti e rilevando, in particolare, la Responsabilità Civile diretta della scuola, motivandola con il fatto che l’infortunio sia avvenuto nello svolgimento di un'attività già di per sé pericolosa ed oltretutto in assenza dell'insegnante.

 Nel caso di specie, a nostro avviso non si applica l’Art. 2050 del Codice Civile: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Secondo la Cassazione Civile, sez. III,27.11.2012, n. 20982, deve,infatti,escludersi che all'attività sportiva riferita al giocodel calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità,trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con lapratica, l'esercizio atletico, tanto che viene normalmente praticata nelle scuole ditutti i livelli come attività finalizzata a dareesecuzione ad un esercizio fisico.

Fermo restando quanto sopra e appurato che non sussiste la volontarietà dello studente che ha provocato il danno,potrebbe forse ravvisarsi una responsabilità del docente alla luce dell’art. 2048 del Codice Civile,per mancata vigilanza.

Dato per assodato che l'evento dannoso sia avvenuto in assenza dell'insegnante,impegnato in altro luogo a compilare il registro di classe, appare tuttavia evidente, a nostro parere, che l'incidente s’èverificato durante una normale azione di gioco eanche se il docente fosse stato presente sul campo, non avrebbe potuto farenullaper evitarel'impatto el'evento dannoso conseguente.

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’Istituto deve effettuare denuncia all’INAIL, in quanto il fatto è accaduto durante un’attività per cui è prevista copertura assicurativa e alla Società assicuratrice con cui è stata stipulata la polizza assicurativa integrativa per il rimborso delle spese mediche e dell’eventuale Invalidità Permanente residuata.

Circa la Responsabilità Civile dell’Istituto, alla luce di quanto espresso sopra, riteniamo che difficilmente potrà essere riconosciuta una colpa diretta in relazione all’evento, pur tuttavia consigliamo di far aprire alla Società assicuratrice una posizione a titolo precauzionale per l’eventuale risarcimento del danno.

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