La partita del dimensionamento scolastico entra in una fase delicata e, per certi versi, senza precedenti nella sua gestione ordinaria: il Consiglio dei Ministri, con delibere del 12 gennaio 2026, ha deciso di intervenire direttamente per superare i ritardi di alcune amministrazioni regionali, nominando commissari ad acta incaricati di predisporre e adottare i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2026/2027Le Regioni coinvolte sono Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria. Il termine operativo è ravvicinatissimo: i piani dovranno essere adottati entro il 27 gennaio 2026, così da non compromettere la programmazione del prossimo anno scolastico e, soprattutto, per assicurare la coerenza delle scadenze nazionali con gli impegni del PNRRSi tratta dell’esercizio del potere sostitutivo, strumento previsto quando è necessario garantire interessi unitari o adempiere a obblighi inderogabili (in questo caso, legati agli obiettivi del Piano di Ripresa).

Il commissario ad acta non viene nominato per riscrivere le politiche regionali: ha un compito puntuale e circoscritto, cioè adottare in via sostitutiva gli atti che l’ente competente non ha emanato nei termini richiesti. Non a caso, la scelta del Governo è caduta su figure tecniche: i direttori degli Uffici Scolastici Regionali, ritenuti in grado di intervenire rapidamente su un procedimento che impatta su iscrizioni, organici e assetti amministrativi.

Sul piano politico, il conflitto Stato–Regioni sul dimensionamento è noto da tempo. Tuttavia, sul piano strettamente giuridico, il quadro si è progressivamente consolidato a favore della linea statale. Sul piano politico, il conflitto Stato–Regioni sul dimensionamento è noto da tempo. Tuttavia, sul piano strettamente giuridico, il quadro si è progressivamente consolidato a favore della linea statale.

La più recente tessera è la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 23 dicembre 2025, che ha confermato la legittimità della disciplina che anticipa e rende più stringenti i termini per l’adozione dei piani, fissando per tutte le Regioni una scadenza unitaria (generalmente il 31 ottobre, salvo eventuale proroga).

Il punto centrale della Consulta è che lo Stato può dettare una cornice uniforme di termini e scansioni procedimentali, perché qui non si tratta di invadere l’autonomia regionale sulle scelte di merito, ma di garantire un interesse nazionale: la regolarità e l’uniformità del servizio scolastico, attraverso “norme generali sull’istruzione” ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. n) della Costituzione.

Significa che la dimensione temporale del procedimento non è “negoziabile Regione per Regione”: i tempi devono essere uguali su tutto il territorio nazionale.

La disposizione-chiave è l’art. 19, comma 5-quater, del D.L. 98/2011, come modificato dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 208/2024.

In questa architettura normativa si intravede un disegno preciso: non sottrarre alle Regioni la scelta degli accorpamenti, ma impedire che le diverse velocità territoriali producano disordine nazionale.Resta la questione più “sensibile” per famiglie e comunità scolastiche: il dimensionamento porta con sé chiusure, tagli di servizi o licenziamenti?

La posizione ministeriale, ribadita anche dal Ministro, è che l’operazione consiste prevalentemente in un accorpamento giuridico delle autonomie scolastiche e non implica automaticamente la soppressione dei plessi o la chiusura fisica delle sedi. Il fulcro della riforma sarebbe quindi amministrativo-organizzativo: riduzione delle istituzioni autonome, ridefinizione degli assetti dirigenziali e delle segreterie, razionalizzazione di scala.

È però proprio qui che si annida il probabile contenzioso futuro: non più (o non solo) sul potere dello Stato di scandire i termini, ma sulle singole scelte applicative, laddove gli accorpamenti incidano su identità scolastiche consolidate, territori montani o aree interne, e sulla qualità effettiva dell’offerta formativa.

La scelta del commissariamento invia un segnale netto: le scadenze PNRR trasformano un ordinario conflitto istituzionale in un vincolo operativo, con conseguenze immediate.Entro il 27 gennaio 2026, quindi, la partita dovrà essere chiusa. Non solo per rispettare le scadenze, ma per preservare la funzionalità del sistema.

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