La stagione dei viaggi di istruzione si ripresenta con le consuete complessità organizzative e con un crescente bisogno di chiarezza giuridica. Le scuole sono chiamate a programmare esperienze educative che coniughino finalità formative, sicurezza degli studenti e corretta gestione degli adempimenti amministrativi. Alla luce della normativa vigente, della contrattazione collettiva e della più recente giurisprudenza, è possibile ricostruire un quadro operativo unitario, capace di prevenire contenziosi e responsabilità personali.
La cornice normativa: finalità educative e obblighi amministrativi
Le attività previste dal PTOF, comprese uscite didattiche, viaggi di istruzione, settimane bianche e visite di più giorni, rientrano nella funzione educativa dell’istituzione scolastica.
La loro organizzazione, come ricordato anche dalla Nota MIUR n. 674/2016 (richiamata nelle slide), comporta una serie di doveri: selezione trasparente degli operatori economici, acquisizione di preventivi comparativi, informativa alle famiglie, gestione delle polizze assicurative, predisposizione dei piani di sicurezza.
Le scuole devono inoltre assicurare che l’attività sia coerente con il profilo educativo e culturale degli studenti, evitando proposte meramente ricreative o prive di valore formativo.
Il ruolo del docente accompagnatore: vigilanza, prudenza e “culpa in vigilando”
La fase esecutiva affidata ai docenti accompagnatori, come illustrato nelle slide 19–22, comporta obblighi stringenti:
- vigilanza continuativa durante tutte le attività;
- verifiche su camere, camere safe e check-out;
- accompagnamento nei trasferimenti;
- gestione delle emergenze;
- contatti costanti con la scuola e con i referenti del tour operator.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la responsabilità della scuola – e indirettamente del docente accompagnatore – derivi dall’art. 2048 c.c. (culpa in vigilando).
Il livello di diligenza richiesto è quello del bonus pater familias, declinato in relazione all’età degli studenti, alla tipologia di attività e ai rischi reasonably foreseeable.
Disabilità, inclusione, PEI: obbligo di predisporre misure compensative
Una parte significativa del materiale formativo (slide 11 e seguenti) richiama gli obblighi per gli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali.
La scuola è tenuta a:
- verificare la compatibilità dell’attività con le esigenze dell’alunno;
- valutare attentamente il PEI e gli obiettivi educativi;
- garantire la partecipazione attraverso misure compensative e di supporto;
- coinvolgere la famiglia nella fase decisionale;
- predisporre assistenza educativa, sanitaria o specialistica, ove necessario.
È principio consolidato che l’alunno con disabilità non può essere escluso per ragioni organizzative, salvo motivazione tecnica insuperabile, e che le esigenze individuali devono essere valutate caso per caso.
Allergie e intolleranze: obblighi informativi e responsabilità della scuola
Le slide dedicate alle allergie alimentari (slide 14) ricordano un punto essenziale: il numero di studenti con allergie è in crescita esponenziale, con rischio di eventi acuti durante i viaggi.
La scuola deve:
- raccogliere informazioni mediche tempestive;
- formalizzare piani individualizzati;
- informare l’operatore economico e le strutture di ristorazione;
- garantire personale informato e formato.
L’omissione di tali adempimenti espone l’istituto a responsabilità ex art. 2043 c.c. e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per lesioni colpose.
Pagamenti, recesso, annullamenti: cosa dice la legge
Il quadro normativo relativo all’annullamento del viaggio (slide 18) distingue chiaramente:
- recesso per motivi personali dello studente;
- annullamento per cause di forza maggiore;
- recesso per motivi sanitari documentati;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione turistica.
La Nota MIUR n. 674/2016 richiama i criteri del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011):
in caso di motivi sanitari documentati, la scuola può richiedere al tour operator la restituzione delle somme versate, mentre per recesso volontario dello studente si applicano le penali contrattuali.
Polizze assicurative: cosa coprono davvero (e cosa no)
Le slide 23–26 sottolineano un punto poco noto: le polizze scolastiche non sono mai illimitate.
Generalmente coprono:
- infortuni durante attività scolastiche;
- responsabilità civile verso terzi;
- assistenza sanitaria;
- eventuali garanzie aggiuntive richieste dall’istituto.
Non coprono, salvo estensioni specifiche:
- attività sportive non dichiarate;
- violazioni di norme di sicurezza;
- comportamenti imprudenti degli studenti;
- responsabilità del tour operator, per le quali risponde direttamente la società come disciplinato dagli artt. 45–51 del Codice del Turismo.
I casi giurisprudenziali: Pollino, Folgarida, Genova. Cosa insegnano?
Le ultime slide riportano tre casi reali che evidenziano i principali profili di responsabilità:
a) Settimana bianca Folgarida – 2020
Lesioni durante attività sciistiche: le scuole devono prevedere espressamente nel modulo informativo che le attività sportive comportano rischi specifici e richiedono copertura assicurativa adeguata.
b) Parco del Pollino – 2023
Allieva discriminata in attività sportiva non compatibile con la sua condizione: la scuola deve modulare l’offerta in maniera inclusiva, evitando pratiche che espongano l’alunno a rischi sproporzionati.
c) Genova – 2024
Infortunio grave in contesto urbano: la responsabilità del docente accompagnatore dipende dall’effettiva prevedibilità dell’evento e dalle misure preventive adottate.
In tutti e tre i casi, la costante è la stessa: responsabilità dell’istituto se mancano istruzioni, cautele o modulazioni per bisogni specifici.
Il quadro che emerge dal materiale formativo è chiaro: non esiste viaggio d’istruzione privo di responsabilità. Solo così la scuola può trasformare il viaggio d’istruzione da fattore di rischio a opportunità educativa sicura, inclusiva e giuridicamente protetta.
Un percorso formativo dedicato: come evitare errori e responsabilità
Alla luce della complessità della materia, Euroedizioni Torino e Scuola Broker hanno strutturato un corso specialistico sulla gestione dei viaggi di istruzione, pensato per Dirigenti, DSGA, referenti di plesso e docenti accompagnatori.
Il corso fornisce a Dirigenti Scolastici, DSGA, docenti accompagnatori e referenti di plesso un quadro completo, operativo e aggiornato sulla corretta gestione dei Viaggi di Istruzione, dalla progettazione alla fase esecutiva. A partire dalle premesse normative e giuridiche sulla vigilanza scolastica, vengono illustrate le responsabilità di scuola e personale, le regole di condotta, gli adempimenti amministrativi e le procedure necessarie per garantire sicurezza, trasparenza e conformità alla normativa vigente.
La formazione guida i partecipanti nella redazione e nell’utilizzo del Regolamento Viaggi, nella valutazione dei rischi legati agli studenti (DVA, allergie, intolleranze), nelle comunicazioni obbligatorie alle famiglie, nella gestione dei pagamenti tramite PagoPA e nelle clausole contrattuali da inserire con gli operatori economici. Ampio spazio è dedicato agli aspetti pratici della vigilanza durante il viaggio, con focus su check-in e check-out, vigilanza notturna, gestione del tempo libero, prevenzione delle intossicazioni alimentari e corretta relazione con gli studenti nel rispetto del Patto di corresponsabilità.
Il corso affronta anche il tema delle polizze assicurative, chiarendo cosa copre l’INAIL, quali garanzie deve assicurare la polizza integrativa scolastica e come valutare le proposte dei tour operator per evitare costi inutili o coperture ridondanti.
La proposta formativa offre dunque strumenti concreti, protocolli operativi e casi esemplificativi per permettere alle scuole di organizzare viaggi sicuri, ben pianificati e conformi alla normativa, riducendo rischi, incertezze e responsabilità.
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