Premessa

L'art.12 del decreto‐legge  15  settembre  2023,  n.  123 convertito in legge 13 novembre 2023, n.  159  recante:  «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa  e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza  dei  minori  in ambito digitale.» interviene con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigente scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La riforma è stata realizzata mediante la sostituzione dell’articolo 114 del Testo Unico di cui al D.Lgs 297/94. Il nuovo testo stabilisce che: Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il monitoraggio della frequenza

Il dirigente scolastico ha il dovere di monitorare l'assiduità della frequenza scolastica, identificando gli studenti assenti per più di quindici giorni in tre mesi. In caso di mancata frequenza, il dirigente deve avvisare i genitori o coloro che sono responsabili dell’adempimento dell’obbligo di istruzione e, in seguito, il sindaco, il quale attiva il procedimento che prevede come primo atto l’ammonizione. Le nuove regole si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

In questo sistema delineato dalle nuove disposizioni il sindaco gioca un ruolo cruciale, utilizzando l’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST) per identificare i minori non adempienti all’obbligo di istruzione. In assenza dell’ANIST, i dirigenti scolastici sono tenuti a fornire i dati necessari entro il mese di ottobre di ogni anno.

Dunque, il dirigente scolastico nel corso dell'anno scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Ricorrendo tale ipotesi il dirigente scolastico deve inviare apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione chiedendo, ove sussistano, le relative giustificazioni. Questi possono consistere nell’aver comunque procurato l'istruzione al minore, o altresì motivi di salute, o altri impedimenti gravi, tali da legittimarela mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza, ovvero non giustifica la mancata frequenza, entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificazione dei motivi.

Da tenere presente la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa che le nuove norme hanno confermato.

Gli adempimenti per il registro dei trattamenti

Il secondo comma dell’art. 114 rinvia a un successivo decreto del MIM la disciplina della protezione dei dati con riguardo ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, alle operazioni di trattamento, alle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati e alle misure di sicurezza. Scuola e Comune tratteranno i dati in qualità di titolari autonomi, perseguendo i propri obiettivi istituzionali

Si tratta in entrambi i casi di comunicazione di dati personali (eventualmente anche sanitari o di altra natura particolare) e, non a caso, il secondo comma dell’articolo 114 rinvia a un decreto del ministro dell'istruzione e del merito la disciplina della protezione dei dati con riguardo ai soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, alle operazioni di trattamento, alle misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati e alle misure di sicurezza.

Peraltro, anche in considerazione della vigenza della norma, le scuole devono aggiornare, con la consulenza del proprio responsabile della protezione dei dati (Dpo), il proprio apparato documentale predisposto in attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Gdpr) e, quindi, innanzi tutto, il registro dei trattamenti (articolo 30 Gdpr).

Nel registro, a proposito dei trattamenti, oltre all’identificativo del titolare del trattamento e del Dpo, vanno indicati: finalità, categorie di interessati e categorie dei dati trattati, destinatari dei dati, eventuali trasferimenti verso paesi extra Ue, termini per la cancellazione dei dati, descrizione generale delle misure di sicurezza.

Le scuole, pertanto, devono verificare il proprio registro dei trattamenti ed eventualmente integrarlo con le informazioni richieste, delle quali si propone, senza esaustività, un esempio (vedi tabella in pagina), limitatamente ad alcune voci caratterizzanti le trasmissioni e avvisi da scuola a comune.

Va anche ricordato che, oltre al registro, le scuole devono controllare se le informative privacy, fornite a famiglie e studenti, contemplino già questi trattamenti e, se del caso, integrarne il contenuto.

In caso di inosservanza e cioè in caso di registro del trattamento incompleto (così come di informative carenti) la scuola è esposta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 83 Gdpr.

Il registro costituisce il documento fondamentale dal quale partirà il collegamento con gli altri documenti, al fine di un loro aggiornamento: l’informativa agli interessati, le autorizzazioni e le istruzioni al personale.

La nuova fattispecie penale derivante dall’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori

Il sindaco in caso di violazione dell’obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione.

L’art. 331 del cpp stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell’articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell’obbligo di istruzione.

Occorre evidenziare inoltre che il DL Caivano ha introdotto un sistema sanzionatorio più pesante, abrogando la normativa precedente contenuta nell’art. 731 del codice penale che contemplava la pena dell’ammenda sino a euro 30 per chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omettesse, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare.

L'intento di queste nuove norme sull'adempimento dell'obbligo di istruzione è quello di legare questo nuovo sistema maggiormente punitivo con una parallela azione sul versante dell’obbligo scolastico, attraverso l'introduzione di speciali misure di sostegno economico e sul versante organizzativo, volte a rafforzare l’offerta formativa nelle zone caratterizzate da alta dispersione scolastica.

In tale prospettiva si inseriscono i meccanismi di controllo e verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico e la previsione di una nuova fattispecie di reato per i casi di inadempimento o elusione dell'obbligo.

In particolare, l'art.12 del decreto‐legge 15 settembre 2023, n.  123 ha introdotto nel nuovo art. 570-ter del codice penale una inedita fattispecie delittuosa denominata “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, secondo il quale chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni.

Pertanto, la persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Da segnalare il fatto che la previsione della sanzione penale nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico (già ammonito ai sensi dell' articolo 114, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) è ora legata alla mancata giustificazione - con motivi di salute o con altri impedimenti gravi – non più della “assenza” del minore dalla scuola, ma dalla sua mancata iscrizione presso una scuola del sistema nazionale di istruzione (oltre che dalla sua mancata presentazione entro una settimana dall'ammonizione).

La norma penale contempla e punisce anche l'ipotesi di elusione dell’obbligo di istruzione. Viene infatti stabilito che la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificazione dei motivi.

 

 

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