di Filippo Sturaro, Dirigente tecnico

L’innovazione trova fondamento nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 dedicato alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e al sostegno della creatività. Con nota n. 22536 del 5 settembre 2022, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso il Decreto Interministeriale 1° luglio 2022, n. 176, recante la nuova disciplina dei percorsi a indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado che, a partire dal 1° settembre 2023, sostituirà gli attuali corsi funzionanti secondo le previsioni del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201. L’innovazione trova fondamento nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 dedicato alla promozione della cultura umanistica, alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e al sostegno della creatività, il cui art. 12 prevede la possibilità per ogni istituzione scolastica secondaria di primo grado di attivare percorsi a indirizzomusicaleincoerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, previa autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Regionale.

I percorsi ad indirizzo musicale (art. 1), inseriti a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa, in coerenza con il curricolo di istituto, realizzano l’integrazione dell’insegnamento dello strumento musicale con la disciplina di musica e concorrono ad un’acquisizione maggiormente consapevole del linguaggio musicale da parte degli allievi, integrando gli aspetti pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali. L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante del monte ore annuale personalizzato degli allievi e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico. Le scuole che intendono attivare percorsi a indirizzo musicale provvedono a individuare strutture e strumentazioni idonee a garantire lo svolgimento delle attività di teoria e lettura della musica, di lezione strumentale e di musica d’insieme.

Ogni istituzione scolastica statale può richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale l’attivazione dei percorsi a indirizzo musicale che prevedono, per ciascun anno di corso, gruppi di alunni suddivisi in quattro sottogruppi, ciascuno corrispondente a una diversa specialità strumentale, (art 2). L’USR autorizza i percorsi a indirizzo musicale delle scuole che possiedono i requisiti necessari in termini di disponibilità di strutture e di strumentazioni idonee allo svolgimento delle attività di indirizzo, nei limiti dell’obiettivo regionale dell’organico dell’autonomia e secondo criteri di equilibrio ed equità territoriale.

Per ogni percorso a indirizzo musicale (art. 3), sono attribuite quattro diverse cattedre di strumento musicale, articolate su tre gruppi, ciascuno corrispondente ad un anno di corso, con possibilità di assegnazione di spezzoni di cattedra, ove i percorsi non siano riferiti a corsi triennali completi. L’insegnamento di due ore settimanali di musica per ciascuna classe, previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria di 1° grado, continua ad essere erogato.

Rispetto al quadro orario previsto dall’art. 5, comma 5, del DPR 20 marzo 2009, n. 89, le attività dell’indirizzo musicale si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, anche articolate in unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e con possibilità di programmazione su base plurisettimanale, corrispondenti a sei ore settimanali di insegnamento del docente per ciascun sottogruppo (art. 4). Le attività di indirizzo, organizzate in forma individuale o a piccoli gruppi, prevedono:

  1. lezione strumentale (insegnamento con modalità individuale e collettiva)

  2. teoria e lettura della musica

  3. musica d’insieme

In via generale, le attività di insegnamento sono svolte in orario non coincidente con quello definito per le altre discipline previste dagli ordinamenti vigenti, fatta eccezione per il tempo prolungato, in cui le attività sono svolte nei limiti dell’orario settimanale previsto per gli alunni.

L’art. 5 del Decreto interministeriale disciplina l’accesso ai percorsi a indirizzo musicale: le famiglie, all’atto dell’iscrizione dell’allievo alla classe prima della scuola secondaria di primo grado, manifestano la volontà di frequenza dei percorsi in questione attraverso la compilazione della specifica sezione del modulo di iscrizione. Gli iscritti all’indirizzo musicale sostengono una prova orientativo – attitudinale predisposta dalla scuola, i cui esiti sono pubblicati, di norma, entro la scadenza delle iscrizioni o nei termini fissati dalla nota annuale sulle iscrizioni.

La valutazione delle attitudini degli allievi e la loro ripartizione nelle specifiche specialità strumentali, secondo il numero effettivo di posti disponibili preventivamente comunicato alle famiglie, vengono effettuate da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, composta da almeno un docente per ciascuno degli strumenti previsti dall’indirizzo e da un docente di musica. Nei casi di prima istituzione dell’indirizzo musicale, la commissione può essere composta dal Dirigente scolastico o suo delegato e dai docenti di musica.Le scuole che attivano percorsi a indirizzo musicale si dotano di uno specifico regolamento (art. 6), prima dell’avvio delle procedure di iscrizione relative all’a.s. 2023/2024.

Il regolamento definisce:

a) l’organizzazione oraria dei percorsi;
b) i posti disponibili per la frequenza dei percorsi a indirizzo musicale distinti per specialità strumentale e anno di corso;
c) le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale e i criteri di valutazione degli esiti ai fini dell’assegnazione degli allievi alle diverse specialità strumentali;
d) le modalità di svolgimento della prova orientativo-attitudinale per gli allievi con disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento;
e) le modalità di valutazione degli apprendimenti nel caso in cui le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica e musica d’insieme siano svolte da più docenti;
f) le modalità di costituzione della commissione esaminatrice;
g)i criteri per l’individuazione degli alunni assegnati ai docenti di strumento musicale, tenuto conto dell’organico disponibile e del modello organizzativo adottato;
h)criteri per l’organizzazione dell’orario di insegnamento dei docenti di strumento musicale funzionale alla partecipazione alle attività collegiali;
i) eventuali forme di collaborazionecon i Poli ad orientamento artistico e performativo, nonché con enti e soggetti che operano in ambito musicale;
j) eventuali modalità di collaborazione dei docenti di strumento per lo svolgimento delle attività di formazione e di pratica musicale nella scuola primaria ai sensi del decretoministeriale 31 gennaio 2011, n. 8 nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

L’art. 8 disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, nonché l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. In sede di scrutinio, il docente di strumento partecipa alla valutazione degli allievi che si avvalgono di tale insegnamento e attribuisce una valutazione secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Nel caso in cui le attività dell’indirizzo musicale siano svolte da più docenti di strumento, viene espressa una unica valutazione. Il colloquio previsto dall’esame di Stato conclusivo del primo ciclo comprende una prova pratica di strumento, anche per gruppi di alunni del medesimo percorso per l’esecuzione di musica d’insieme. I docenti di strumento partecipano ai lavori della commissione e, in riferimento agli allievi del proprio strumento, a quelli delle sottocommissioni. Le competenze acquisite nel corso della frequenza dei percorsi a indirizzo musicale vengono riportate nella certificazione delle competenze rilasciata agli studenti che hanno superato l’esame di Stato. Gli Uffici Scolastici Regionali procedono a monitorare lo sviluppo dei percorsi a indirizzo musicale attraverso un rapporto sintetico, elaborato ogni due anni, che approfondisce i seguenti aspetti (art. 10):

a) diffusione delle specialità strumentali, con particolare riferimento a quelle non presenti opoco diffuse nell’offerta formativa territoriale e relative azioni poste in essere per promuoverel'insegnamento di tutti gli strumenti;
b) attivazione di percorsi a indirizzo musicale presso istituzioni scolastiche afferenti a baciniprovinciali ove tali percorsi non siano già istituiti o siano presenti in numero limitato;
c) ogni altro eventuale aspetto meritevole di approfondimento riguardante i percorsi a indirizzo musicale presenti nei territori.

La documentazione, la raccolta e la diffusione delle buone pratiche realizzate dalle scuole sarà curata da INDIRE (art. 11).

Un aspetto di particolare rilievo riguarda lo scenario di riequilibrio territoriale che caratterizza l’autorizzazione dei percorsi a indirizzo musicale da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, che farà riferimento ai seguenti criteri, in ordine di priorità (art. 12):

a) conversione dei corsi a indirizzo musicale già attivati ai sensi del Decreto ministeriale n. 201/1999 in percorsi a indirizzo musicale;
b) mantenimento di più percorsi a indirizzo musicale nella stessa istituzione scolastica, ovegià presenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora siano rispettati iparametri di costituzione delle classi o dei gruppi di allievi secondo quantoprevisto dall’articolo 2 del Decreto n. 176/2022;
c) attivazione di un solo percorso musicale per istituzione scolastica richiedente, in caso si tratti dinuova istituzione, con precedenza per le richieste di specialità strumentali non presenti opoco diffuse nell’offerta formativa territoriale;
d) attivazione di percorsi a indirizzo musicale presso istituzioni scolastiche afferenti a baciniprovinciali ove tali percorsi non siano già istituiti o siano presenti in numero limitato;
e) attivazione del percorso a indirizzo musicale presso le istituzioni scolastiche che abbianovalorizzato nell’ultimo triennio nell’ambito dell’offerta formativa l’esercizio della praticamusicale.

Una specifica attenzione viene riservata dal Decreto n. 176/2022 alle scuole paritarie (art. 13), alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 14). Le scuole paritarie possono chiedere il riconoscimento per lo svolgimento di percorsi a indirizzo musicale, garantendo sottogruppi con numero di allievi non superiore a otto, assicurando l’organizzazione prevista dal Decreto. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, tenendo a riferimento le previsioni del Decreto n. 176/2022, disciplinano i percorsi a indirizzo musicale nel quadro delle competenze loro attribuite e secondo i rispettivi statuti.

Il Decreto entrerà in vigore dal 1° settembre 2023, mentre per il corrente anno scolastico continua a produrre i propri effetti il Decreto n. 201/1999. Le classi seconde e terze a indirizzo musicale funzionanti secondo il Decreto n. 201/1999 completeranno il percorso fino ad esaurimento.

Al Decreto n. 176/2022 sono allegate le Indicazioni nazionali per l’insegnamento di strumento musicale che, dopo aver declinato il Quadro generale di riferimento e gli orientamenti formativi, individuano i Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado e gli obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Nello specifico, gli obiettivi di apprendimento sono articolati nelle dimensioni dell’ascolto, della produzione e della letto-scrittura. Rispetto alla produzione, gli obiettivi di apprendimento vengonoulteriormente specificati tenendo conto delle peculiarità legate allo studio dei diversi strumenti musicali, suddivisi in cinque famiglie: strumenti a arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, strumenti a tastiera, strumenti a corde pizzicate.

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