Il 12 Gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Accordo  Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Scuola-Ricerca sottoscritto all'ARAN in data 2 dicembre 2020 che sostituisce il precedente Accordo del 26 maggio 1999, attuando le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

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A seguito di questo nuovo accordo le disposizioni risultanti dalla contrattazione collettiva circa le modalità di attuazione del diritto di sciopero per salvaguardare i servizi pubblici essenziali sono le seguenti:

1. Il personale docente non può scioperare

  • per più di 40 ore (8 giorni per anno scolastico) nella scuola materna ed elementare

  • per più di 60 ore (12 giorni) negli altri ordini di scuola;

  • non può essere a tempo indeterminato;

  • il primo sciopero, non può superare, la durata massima di un’intera giornata;

  • gli scioperi successivi non può durare per più di 2 giorni consecutivi, e nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata

  • Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe;

In Estonia, le restrizioni al gioco d'azzardo autoimposte sono uno strumento importante per coloro che cercano di gestire o controllare le proprie abitudini di gioco, ma alcuni potrebbero chiedersi come rimuovere queste restrizioni se decidono di riprendere a giocare. Per rimuovere le restrizioni autoimposte, una persona di solito deve presentare una richiesta formale all'Autorità estone per il gioco d'azzardo dopo un certo periodo di calma, che può variare da sei mesi a tre anni, a seconda delle restrizioni specifiche. Questo processo enfatizza l'importanza del gioco d'azzardo responsabile e può includere una consulenza o ulteriori passi per garantire che la decisione di hasartmängu piirangu kustutamine sia presa in modo deliberato e tenendo conto dei potenziali rischi. Nel frattempo, piattaforme come Giunti Scuola si concentrano sulla fornitura di risorse che promuovono ambienti di apprendimento responsabili ed efficaci. Si tratta di un parallelismo con i sistemi di supporto al gioco d'azzardo responsabile, in quanto sia le piattaforme educative che quelle di gioco mirano a promuovere un approccio strutturato e informato all'auto-miglioramento, assicurando che le persone abbiano accesso a risorse preziose per prendere decisioni informate.

2. lo sciopero deve essere preavvertito almeno 10 gg. prima, indicando nel preavviso se interessa l'intera giornata o alcune ore; inoltre non potrà mai svolgersi durante gli scrutini finali ovvero posticipare la conclusione dei lavori di valutazione non finali oltre 5 giorni;

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3. Gli scioperi brevi

  • possono svolgersi solo nella prima e nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA;

  • in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno;

  • se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano;

  • la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale;

  • deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa;

  • gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei limiti consentiti. A tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero;

  • la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

 4. gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

5. gli scioperi proclamati e concomitanti con i giorni in cui si svolgono gli scrutini non finali non devono comportare un differimento della conclusione di dette operazioni superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

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6. gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

7. gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

8. non possono essere proclamati scioperi:

- dall’1 al 5 settembre;

- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

 3. I servizi minimi e la determinazione del contingente

Sui servizi minimi la legge n.146/90 prevede che in caso di sciopero il Dirigente Scolastico formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi).

Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati, ma non per i docenti in generale.

I servizi essenziali sono solo alcune attività che si svolgono nella scuola in particolari momenti dell’anno (es. le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario).

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove di esame finali o di idoneità, i docenti "formalmente impegnati", devono assicurarne lo svolgimento.

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In particolare riguardo gli esami è previsto che:

  • per gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
  • per gli scioperi concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Il Dirigente non può prevederne altri al di fuori di quelli individuati dal contratto nazionale sottoscritto il 2 dicembre 2020 attuativo della legge n.146/1990. 

 L'accordo del 2 dicembre 2020 definisce i criteri generali per determinare il contingente, per il personale ATA e Educativo dei Convitti, da prevedere in caso di sciopero.

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Con un accordo di scuola si devono definire i criteri specifici del contingente relativo alla specifica scuola, vale a dire bisogna individuare il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.

 

SERVIZI ESSENZIALI

(previsti nell'accordo nazionale)

CONTINGENTI

(Previsti nell'Accordo nazionale)

Svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità

·      docente, tenuto conto di quanto previsto relativamente allo svolgimento degli esami finali e intermedi

·      assistente amministrativo,

·      assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza,

·      collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale;

 

Vigilanza durante il servizio mensa nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio

·      collaboratore scolastico

Cura del bestiame (solo aziende agricole)

·      assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza,

·      addetto alle aziende agrarie,

·      collaboratore scolastico e dei servizi

Raccolta e smaltimento rifiuti tossici e nocivi (solo istituto con reparti di lavorazione)

·      assistente del reparto o del laboratorio

·      eventualmente un collaboratore scolastico al solo fine di garantire l’accesso ai locali interessati;

Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse

·      assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza,

·      collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse

Pagamento degli stipendi e delle pensioni, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

·      direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

 

vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne

·      istitutore

·      infermiere

·      collaboratore scolastico

servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati

·      cuoco e/o collaboratore scolastico

 

I Dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano sulla base anche della comunicazione a cui il personale è tenuto, circa i propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

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I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione cui è tenuto, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l’eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

I dirigenti scolastici e gli organi dell’amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal primo collaboratore, dal secondo collaboratore, dal coordinatore di plesso o dal docente più anziano di età in servizio.

Nella gran parte delle scuole, fatta eccezione per i servizi indispensabili per gli alunni convittori nelle istituzioni educative con riferimento alla vigilanza notturna e alla mensa, e per gran parte dell'anno scolastico non è strettamente necessario formare il contingente.

Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti gli esami finali. Non è prestazione indispensabile l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle specificatamente previste. Se il Dirigente scolastico dovesse formare unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe come attività antisindacale.

Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Qualora non ci fosse il contratto di scuola, il Dirigente scolastico e le RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

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 4. Gli adempimenti del Dirigente Scolastico

A) Gli adempimenti prima dello sciopero

In sintesi il Dirigente prima dello sciopero:

1) deve chiedere in occasione di ogni sciopero ai docenti e al personale ATA, in forma scritta, anche via e-mail, di comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto per la determinazione dei contingenti minimi.

2) senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. in particolare deve valutare l’impatto dello sciopero sul servizio didattico ( lezioni) al fine di adottare le misure più opportune che possono consistere:

- nel disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell’orario;

- sospendere le lezioni se non è possibile che sia garantito neanche un servizio minimo;

- in ogni caso non può essere chiusa la scuola, a meno che tutti abbiano dichiarato di scioperare;

  • comunicare alle famiglie, 5 giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni:
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a) l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base dello sciopero, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;

b) l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

c) l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione.

 3) individuare, tenuto conto dei servizi essenziali da garantire nel giorno dello sciopero, il contingente di personale (solo tra gli ATA o gli educatori, ma non tra i docenti) per assicurare le prestazioni indispensabili; informare gli interessati 5 giorni prima dello sciopero, sostituire, se possibile, le persone del contingente che dichiarano di voler scioperare con altre che non scioperano.

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali sui criteri generali per la determinazione di contingenti di personale, sono attivate le procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Per l’individuazione del contingente si applicano i criteri del contratto di scuola o, se non ci fossero, quelli del contratto integrativo nazionale, utilizzando con priorità coloro che non hanno dichiarato di scioperare.

Se il Dirigente partecipa allo sciopero, ne da comunicazione al dirigente regionale e fornisce a chi lo sostituisce le indicazioni sulle funzioni essenziali di direzione che dovrà svolgere il giorno di sciopero.

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B) Gli adempimenti nella giornata dello sciopero

 Per quanto riguarda il Dirigente Scolastico o, se sciopera, chi lo sostituisce deve:

- organizzare il servizio con il personale docente che non ha partecipato allo sciopero;

- comunicare alla direzione regionale le adesioni allo sciopero secondo le indicazioni ricevute. Le eventuali percentuali vanno calcolate riferendo il numero delle adesioni al numero delle persone in servizio nella giornata dello sciopero e non all’organico.

Per quanto riguarda i dipendenti che non scioperano occorre tenere presenti che questi:

  1. devono assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non possono essere impiegati per un numero di ore maggiore;
  2. possono essere chiamati dal Dirigente, o da chi lo sostituisce,

- a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero;

- a cambiare classe per assicurare la vigilanza agli alunni;

  1. possono essere chiamati ad essere presenti sin dalla prima ora, ma non possono essere tenuti a disposizione della scuola per tutta la giornata, ma solo nei limiti dell’orario d’obbligo.

Non è considerato comportamento antisindacale la sostituzione di un lavoratore scioperante con uno in servizio. Infatti, il datore di lavoro, in caso di sciopero, può adibire un altro lavoratore allo svolgimento delle mansioni proprie dei lavoratori scioperanti, anche se si tratta di mansioni inferiori. Quindi il Dirigente può utilizzare ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l'esercizio del diritto di sciopero, sia diretto a contenerne le conseguenze sfavorevoli della sospensione dell'attività lavorativa, ammettendo in tale ipotesi l'impiego del personale rimasto in servizio in sostituzione degli scioperanti, con l’assegnazione dello stesso anche a mansioni inferiori ( Corte di Cassazione, Sentenza n. 20164 del 26 settembre 2007).

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Se il servizio è stato sospeso, il dipendente si presenta a scuola, nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni ricevute.

 Se lo sciopero coincide con il giorno libero del dipendente, questi non può essere obbligato a dichiarare se sciopera o meno, non può essere considerato in sciopero, non può essere chiamato a scuola per sostituire i dipendenti in sciopero.

C) Gli adempimenti dell’Ufficio di Segreteria

I dirigenti scolastici sono tenuti a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente (art. 5 legge n. 146/1990).

Le prime istruzioni sono state fornite alle scuole con la Circ. n. 243 del 03.08.1992, che introdusse una scheda di rilevazione del personale del Comparto scuola.

Ora occorre utilizzare il sistema informatizzato Miur – rete intranet – sezione “questionari e rilevazioni” selezionando la voce “rilevazione scioperi”

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A questo si aggiunge l’obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari (DPSV) dei dati dei partecipanti allo sciopero. A tal fine è stata predisposta e messa a

disposizione delle scuole un'apposita procedura informatica (Circ. prot. n. 1786 del 28.03.2001), che con il passare del tempo è diventata on line, come quella per il MPI. Sciop.net MEF, la rilevazione dati che consente di comunicare al MEF-DPSV l’elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero a prescindere dalla qualifica o dall'area funzionale di appartenenza, ai fini dell’applicazione delle relative decurtazioni stipendiali.

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