Dall'1 gennaio 2022 sono state modificate le soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti),le soglie sono state aggiornate con regolamento (UE) 2021/1950, 1951,1952,1953 del 10 novembre 2021. In particolare le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari
Nei settori ordinari le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:
-
5.382.000 € per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
-
140.000 € per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
-
215.000 € per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
-
750.000 € (resta inalterato) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Nei settori speciali
Nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:
-
5.382.000 € per gli appalti di lavori;
-
431.000 € per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
-
1.000.000 € (resta inalterato) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.








