In tema di conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 12 dell'ordinanza n. 59 del 1994 del Ministero della Pubblica Istruzione ha previsto, a carico degli aspiranti, l'onere di presenziare - personalmente ovvero per il tramite di persona munita di delega scritta - ai fini dell'accettazione della nomina,alle operazioni di selezione, a pena di esclusione dalle stesse; ove l'interessato si sia avvalso della facoltà di delegare il provveditore agli studi, la delega, conferita di volta in volta, deve pervenire tempestivamente all'ufficio scolastico provinciale, secondo quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 12.

Cassazione civile sez. lav. - 12/10/2017, n. 24033

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