In tema di scuole private riconosciute, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 6, della l. n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", e degli artt. 3 e 6 della l. n. 86 del 1942, l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente ad oggetto mansioni di insegnamento; ne consegue che il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Cassazione civile sez. lav. - 20/02/2018, n. 4080








