In tema di personale docente della scuola, il c.c.n.l. 4 agosto 1995, con l'istituzione di un'area unica della funzione docente, non ha inteso procedere alla totale equiparazione delle professionalità all'interno dell'area stessa mediante la creazione di un profilo professionale unico, poiché, quanto al trattamento retributivo, la posizione dei docenti risulta differenziata in relazione ai diversi ordini e gradi di insegnamento; inoltre il d.lg. n. 297 del 1994 distingue gli insegnanti sulla base dei ruoli di appartenenza e fissa regole per il passaggio dall'uno all'altro ruolo, subordinato al possesso oltre che del titolo di studio anche dell'abilitazione richiesta per lo specifico insegnamento.
Cassazione civile sez. lav. - 22/12/2017, n. 30875








