La controversia riguardante l'impugnazione di norme regolamentari contenente l'imposizione agli alunni a tempo pieno delle scuole materne ed elementari del divieto di consumare (nei locali in cui si svolge il servizio di refezione scolastica) i cibi portati da casa (o comunque acquistati autonomamente) attiene al legittimo esercizio di un potere autoritativo, rientrante nella sfera di cognizione del giudice amministrativo.
Non basta per radicare la giurisdizione ordinaria la circostanza, valorizzata dal Comune, che gli originari ricorrenti deducano la violazione di diritti soggettivi fondamentali costituzionalmente tutelati (in primis, il diritto all'istruzione).
Come ha evidenziato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., in particolare, Cass.,Sezioni Unite, 25 novembre 2014, n. 25011), la natura fondamentale del diritto all'istruzione non è di per sé sufficiente a ritenere devolute le controversie che ad esse si riferiscono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Sugli stessi temi, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito che "la cognizione e la tutela dei diritti fondamentali [...], intendendosi per tali quelli costituzionalmente garantiti, non appare affatto estranea all'ambito della potestà giurisdizionale amministrativa, nella misura in cui il loro concreto esercizio implica l'espletamento di poteri pubblicistici, preordinati non solo alla garanzia della loro integrità, ma anche alla conformazione della loro latitudine, in ragione delle contestuali ed equilibrate esigenze di tutela di equivalenti interessi costituzionali [...]".
L'affermazione dell'estensione della giurisdizione esclusiva amministrativa anche alla cognizione dei diritti fondamentali [...] non vale in alcun modo a sminuire l'ampiezza della tutela giudiziaria agli stessi assicurata, nella misura in cui al giudice amministrativo è stata chiaramente riconosciuta la capacità di assicurare anche ai diritti costituzionalmente protetti una tutela piena e conforme ai precetti costituzionali di riferimento (Corte Cost., sentenza 27 aprile 2007, n. 140), che nessuna regola o principio generale riserva in via esclusiva alla cognizione del giudice ordinario." (Cons. Stato, Ad. plen., 12 aprile 2016, n. 7).
Consiglio di Stato, sez. V, 03/09/2018, n. 5156








