E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 2, lett. b) e del comma 3 dell’art. 17 d.lg. 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui prevedono un concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria riservato, ai sensi del comma 3 citato, alle sole categorie dei docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto sempre alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato, nonché dei docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso. Analoga rimessione riguarda l’esclusione, alla partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di coloro i quali abbiano conseguito il dottorato di ricerca di cui all’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998 n. 210 in materia coerente con la classe di concorso per la quale concorrono.

Consiglio di Stato sez. VI - 03/09/2018, n. 5134

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