La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con ordinanza del  9 febbraio 2026, n. 2844 ha affermato che  la manifestazione di opinioni e del diritto di critica in esercizio di attività sindacale, la quale può estendersi anche al piano "politico" delle questioni, è legittima purché siano rispettati, quanto ai modi, i criteri di continenza formale e, quanto ai contenuti, i criteri di continenza sostanziale, che consistono, oltre che nella sempre lecita espressione di giudizi di valore purché non offensivi, nella liceità di argomentare l'esistenza di fatti in sé ignoti, ma soggettivamente desumibili sulla base dei restanti fatti noti e del contesto, secondo parametri di razionalità sufficiente, ovverosia in espressione di una tra le evenienze pronosticabili e comunque in osservanza del principio di pertinenza.

La Corte d'appello di Roma, confermando la sentenza di opposizione ed il decreto reso in fase sommaria ex art. 28 St. Lav., ha rigettato l'impugnazione proposta da un sindacato avverso la sanzione del rimprovero verbale irrogato dal datore d ilavoro ad una propria dipendente, dirigente della medesima organizzazione sindacale, la quale, nel corso di un'intervista televisiva, riferendosi ad un contenzioso penale relativo ad irregolarità emerse nello svolgimento di una procedura concorsuale interna all'Amministrazione, aveva dichiarato che i concorsi venivano truccati per formare una classe dirigente favorevole ad attuare politiche volte a vessare esclusivamente i piccoli contribuenti e a non perseguire i grandi evasori fiscali. Secondo la Corte d'appello l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice, anche se sindacalista, non comportava di per sé la violazione della libertà sindacale tutelata dall'art. 28 St. Lav.; inoltre, anche se le irregolarità del concorso erano state accertate in sede penale, le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in ordine ad una connessione fra dette irregolarità ed una asserita politica di vessazione a danno dei piccoli contribuenti e di favoritismo nei
confronti dei grandi evasori fiscali erano denigratorie e non scriminate dal diritto di critica sindacale, perché non vi era riscontro della relativa veridicità, anche solo putativa. 
Il sindacato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello aveva trascurato che il datore di lavoro, esercitando il potere disciplinare nei confronti della sindacalista che aveva denunciato le irregolarità del concorso, aveva inteso intimidire l'organizzazione sindacale, per dissuaderla da analoghe iniziative; inoltre, secondo il sindacato ricorrente, le affermazioni relative all'iniquità del sistema fiscale erano legittime manifestazioni di pensiero che non violavano il principio di continenza sostanziale. 
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del sindacato, rilevando che la continenza sostanziale non presuppone la veridicità assoluta dell'informazione trasmessa, ma la veridicità putativa della stessa, secondo il prudente apprezzamento soggettivo del dichiarante; atteso che oggetto di prova può essere solo l'esistenza di un fatto, l'espressione di un'opinione, che implica un giudizio di valore, è legittima solo se consiste in una manifestazione del pensiero non puramente offensiva, ma ragionata in base a deduzioni soggettive e secondo parametri di razionalità. 
Il requisito della pertinenza, d'altra parte, presuppone che la critica risponda ad un interesse meritevole di tutela, di talché non sono legittime le critiche rivolte al datore di lavoro che risultino avulse da ogni correlazione con il rapporto contrattuale e gratuitamente volte a ledere la sua onorabilità. È vero, precisa la Corte, che l'esercizio dell'attività sindacale si esplica anche attraverso l'espressione di giudizi critici che superano lo stretto ambito lavoristico e si estendono al piano politico, concernente l'assetto democratico della società; tuttavia, i limiti della continenza formale e sostanziale e della pertinenza devono essere rispettati, nell'esercizio del diritto di critica, tanto dal lavoratore quanto dal sindacalista. Ciò posto, la Corte ha ravvisato, nella specie, l'intervenuto superamento dei limiti del diritto di critica sindacale, atteso che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice, nel corso dell'intervista, in ordine alla sussistenza di politiche d'Istituto volte a danneggiare i piccoli contribuenti e ad agevolare i grandi evasori consistevano in mere illazioni prive di riscontro anche solo indiziario e risultavano altresì idonee – come rilevato dalla Corte d'appello - a minare il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato, su un tema particolarmente sentito come quello dell'imposizione fiscale
 
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