L'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria di un appalto pubblico costituisce, vista la natura endoprocedimentale di tale atto, una facoltà e non un onere per l'impresa che concorre per l'aggiudicazione di un appalto pubblico.
L'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, nel richiedere che la dichiarazione in ordine all'assenza di condanne penali sia rilasciata, nel caso di società di capitali, dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, si riferisce a tutte le persone fisiche che, essendo titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica, risultano comunque in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta al soggetto rappresentato.
Tar Piemonte, Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 3736








