Ai sensi dell'art. 74 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 non può costituire causa di esclusione da gara pubblica il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appal­tanti; segue da ciò che la mancanza della prima pagina di uno di detti moduli può essere rilevante a detto fine soltanto se i dati in essa contenuti non erano già presenti nell'istanza di partecipazione alla gara presentata in sede di preselezione.

Consiglio di Stato n. 3146, sez. III, 10 giugno 2013

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account