La nozione di documento amministrativo comprende anche gli atti negoziali e le stesse dichiarazioni unilaterali dei privati, quando ne sia stata fatta acquisizione in un procedimento amministrativo per una finalità di rilievo pubblicistico.

Il diritto alla riservatezza non può derivare da una clausola di riservatezza inserita in un contratto, in quanto le parti che sottoscrivono l’accordo non possono disporre dei diritti dei terzi. Il principio di trasparenza dei documenti amministrativi, che ha fondamento nella legge,
non può essere sostituito con il principio di segretezza su base negoziale. La clausola di riservatezza è, quindi, contra legem e inapplicabile nella parte in cui tende ad ampliare l’area della riservatezza oltre i limiti tenuti dal legislatore.

L’art. 24 comma 6. d.l. n. 241 del 1990 sottrae all’accesso i documenti riguardanti la vita privata e la riservatezza tanto delle persone fisiche quanto delle imprese, a protezione di interessi industriali e commerciali di cui le stesse siano titolari. Nel caso di accordi commerciali con soggetti pubblici, le parti private non possono però esigere la riservatezza sull’intero contenuto negoziale, e certamente non sul sinallagma che descrive la composizione dei contrapposti interessi dei contraenti. Dal lato dell’Amministrazione, infatti, vi è la necessità di dimostrare il buon uso delle risorse pubbliche, e dunque chi esercita l’accesso per svolgere una funzione di controllo deve essere in grado di conoscere non solo la struttura e le finalità dell’accordo ma anche i dettagli che hanno rilievo economico o comunque interessano la
gestione di un bene pubblico. In questa prospettiva, sono accessibili e devono rimanere tali tutte le clausole contenenti i reciproci obblighi e diritti dei sottoscrittori.

TAR LOMBARDIA 497 - Sez. I — 8 aprile 2015

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