Le valutazioni dei docenti sulla preparazione degli alunni — in sede sia di giudizi quadrimestrali che di scrutinio finale — costituiscono l'espressione di un giudizio di natura tecnico/didattica non sindacabile, in quanto tale, nel merito a meno che non sussistano contraddizioni o manifeste illogicità nel procedimento che ha portato all'emanazione del provvedimento finale (nella specie, "non promozione" alla classe successiva).

Consiglio di Stato   15 luglio 2002 —882

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